CCNL Sostentamento Clero
CCNL per i dipendenti dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (I.C.S.C.) e degli Istituti per il Sostentamento del Clero (I.D.S.C.).
Servizi CNEL V513
Vigenza e parti firmatarie
Decorrenza: 1° gennaio 2025 — Scadenza: 31 dicembre 2027
Parte datoriale: Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, Confcommercio
Parte sindacale: Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil, Uiltucs, Rappresentanti del personale dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero
Aggiornamento retributivo
Minimi tabellari in vigore dal 1° gennaio 2025. Prossimo aumento: 1° gennaio 2026.
Istituti economici
Mensilità aggiuntive
- Tredicesima: una mensilità da corrispondere nel mese di dicembre
- Quattordicesima: una mensilità da corrispondere entro il 1° giorno lavorativo di luglio
Scatti di anzianità
Sono previsti 13 scatti triennali. Importi per livello:
| Livello | Importo |
|---|---|
| QS | 47,74 € |
| Q | 44,47 € |
| 1S | 42,77 € |
| 1 | 41,35 € |
| 2S | 39,88 € |
| 2 | 38,44 € |
| 3S | 36,28 € |
| 3 | 34,91 € |
| 4 | 33,04 € |
| 5 | 31,10 € |
| 6 | 29,14 € |
| 7 | 27,23 € |
Indennità di trasferta
Spetta il rimborso di:
- spese effettive di viaggio, comprese quelle del trasporto del bagaglio
- spese sostenute in esecuzione del mandato
- spese sostenute per i pasti principali e per il pernottamento fuori dalla propria residenza
Indennità pari a € 2,00 per ciascuna ora o frazione di ora di missione.
Vitto e alloggio
- In assenza di servizio mensa, spetta al lavoratore un buono pasto giornaliero di € 5,29 per ogni giorno di presenza effettiva non inferiore a 5 ore e 30.
- Se la prestazione è effettuata sia nell'arco della mattina che del pomeriggio, il buono pasto spetta anche in caso di presenza inferiore a 5 ore e 30.
- Nei casi di orario di lavoro a tempo parziale, la presenza minima giornaliera di 5.30 ore viene riproporzionata.
Indennità personale turnista (dal 1/01/2022)
| Livello | Importo |
|---|---|
| 2S | 7,98 € |
| 2 | 7,73 € |
| 3S | 7,59 € |
| 3 | 7,30 € |
| 4 | 6,91 € |
| 5 | 6,73 € |
| 6 | 6,49 € |
Maggiorazioni
- Prestazione nel giorno di riposo settimanale: maggiorazione del 30%, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo
- Lavoro oltre la 40ª ora settimanale: +20%
- Straordinario festivo: +30%
- Straordinario notturno (22:00 – 6:00): +50%
- Lavoro supplementare part-time (fino al raggiungimento dell'orario dei lavoratori a tempo pieno): +40%
- Straordinari: massimo 175 ore annue
Istituti normativi
Orario di lavoro
- Orario normale: 40 ore settimanali su 5 o 6 giorni
- Coefficiente orario: 173
- Coefficiente giornaliero: 26 (su 6 gg) / 22 (su 5 gg)
Ferie e permessi
- Ferie: 26 giorni (orario su 6 gg) / 22 giorni (orario su 5 gg)
- Ferie solidali: possibilità di cedere a titolo gratuito i giorni di ferie maturati a colleghi che abbiano la necessità di assistere figli minori o familiari con handicap. Non si possono cedere i giorni di ferie obbligatori previsti dalla legge. Possibilità di cedere le ore maturate in eccedenza alle 32 ore di permesso relative alle 4 ex festività.
- Riduzione orario (ROL): 90 ore annue
Permessi retribuiti:
- Lutto: 3 giorni lavorativi, per lutto familiare, in occasione della nascita di un figlio e per documentata grave infermità di un familiare entro il 2° grado
- Studenti: massimo 5 giorni l'anno per sostenere le prove d'esame
- Elezioni: ai lavoratori chiamati a funzioni presso gli Uffici elettorali
- Visite mediche: 6 ore annuali per visite mediche o analisi e prestazioni sanitarie, per sé o per i propri figli
- Forza maggiore: congedi giornalieri retribuiti deducibili dalle ferie annuali
Festività e festività soppresse
- Festività: festività previste dalla legge e il Santo Patrono
- 4 novembre: al lavoratore è corrisposto il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica
- Ex festività: gruppi di 4 o 8 ore di permesso individuale retribuito
Malattia e infortunio
Malattia — Comporto: conservazione del posto per 180 giorni in un anno solare
- 100% della retribuzione nei primi 3 giorni
- L'istituto integra l'indennità INPS al 100% della retribuzione dal 4° al 180° giorno
Infortunio — Comporto: conservazione del posto per 180 giorni in un anno solare
- 100% della retribuzione per il giorno dell'infortunio e nei successivi giorni di carenza
- L'istituto integra l'indennità INAIL al 100% della retribuzione fino al 180° giorno
Congedi e aspettative
- Maternità: integrazione a carico degli istituti fino al raggiungimento del 100% della retribuzione mensile e delle mensilità supplementari
- Paternità: 10 giorni con indennità pari al 100% della retribuzione (art. 27 bis, Dlgs 151/2001)
- Parentale: 10 mesi (estendibili a 11) nei primi 12 anni di vita del figlio (art. 32, Dlgs 151/2001)
- Matrimoniale: 15 giorni di calendario con decorrenza della retribuzione
- Violenza di genere: 90 giorni, in 3 anni, indennizzati al 100% dall'INPS (ex-art. 24, Dlgs 80/2015)
- Aspettative — malattia o infortunio: al termine del periodo di conservazione del posto, per un periodo massimo di 150 giorni
- Aspettative — ragioni personali: i motivi devono essere debitamente specificati
Periodo di prova
- Livelli QS, Q, 1S e 1: 6 mesi
- Per tutti gli altri livelli: 3 mesi
Durata massima in giorni di calendario.
Preavviso per licenziamento o dimissioni
- Livelli QS, Q, 1S e 1: 4 mesi
- Livelli 2S, 2, 3S e 3: 3 mesi
- Livelli 4, 5, 6 e 7: 2 mesi
In caso di dimissioni, i termini sono ridotti della metà.
Part-time
- Prestazione: non può essere inferiore a 12 ore settimanali; prestazione giornaliera non frazionabile se entro le 4 ore
- Clausole elastiche: previste per consentire una differente collocazione temporale della prestazione o un aumento della durata. Devono essere comunicate al lavoratore con un preavviso di almeno 2 giorni
- Lavoro supplementare: consentito nella misura di 120 ore annue e di 2 ore giornaliere; maggiorazione del 40%; in misura eccedente, ulteriore maggiorazione del 50%
Welfare contrattuale
Previdenza integrativa — Fon.Te.
Contribuzione a carico lavoratore:
- 0,55% della retribuzione utile per il computo del TFR
- Una tantum da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a € 3,62
Contribuzione a carico istituti:
- 2,20% della retribuzione utile per il computo del TFR
- Una tantum da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a € 11,88
TFR:
- 50% del TFR prelevato dal TFR maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo per i dipendenti con prima occupazione antecedente al 29/04/1993
- 100% del TFR maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo per i dipendenti con prima occupazione successiva al 28/04/1993
Assistenza sanitaria integrativa
- Gli Istituti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, provvederanno fino alla misura annua capitaria di € 300,00 a loro carico al versamento dei contributi per l'assistenza sanitaria in favore dei propri dipendenti che si iscriveranno alla cassa indicata dall'Istituto Centrale avente esclusivamente finalità assistenziale.
- A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli Istituti provvederanno al versamento della contribuzione in favore dei dipendenti per l'assistenza sanitaria integrativa fino alla totale concorrenza della misura annua stabilita dalla cassa indicata dall'Istituto Centrale.
Formazione continua — Fonder
Il fondo di riferimento è FONDER (Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua) per l'accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore di programmi per la formazione continua.