Tabelle retributive

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Vigenza e parti firmatarie

Decorrenza: 1° gennaio 2024 — Scadenza: 31 dicembre 2026

Parte datoriale: Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio

Parte sindacale: Slc-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilcom

Istituti economici

Mensilità aggiuntive

  • Tredicesima: una mensilità da corrispondere il 5 dicembre.
  • Quattordicesima: per gli assunti ante 22/12/2015 viene trasformata in superminimo gradualmente assorbito fino al totale assorbimento a regime a novembre 2029.

Indennità

Quadro

60,00 € mensili per 13 mensilità.

Di cassa

5% della paga base nazionale.

Riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica

Ai lavoratori che godono del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica, spetta una maggiorazione del 10% sulle ore prestate di domenica.

Direzione tecnica o amministrativa

Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa che presta servizio anche fuori dell'orario normale di lavoro non è dovuto alcun compenso aggiuntivo speciale salvo per i servizi di notte o nei giorni festivi:

  • 30% per le ore prestate di domenica e per le ore di straordinario prestate nelle festività
  • 50% per le ore di lavoro straordinario prestate di notte, non in turni regolari di servizio

Trasferta

  • Rimborso delle spese effettive di viaggio, delle spese per il trasporto del bagaglio, delle spese postali, telegrafiche ed altre sostenute in esecuzione del mandato.
  • Diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera di fatto (in caso di mancato pernottamento fuori sede la diaria viene ridotta di un terzo).
  • Per missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%.

Trasferimento

  • Al lavoratore spetta rimborso spese viaggio, trasporto mobilio e bagaglio.
  • Se celibe: diaria fissata per il personale in missione temporanea, ovvero rimborso a piè di lista.
  • Se capofamiglia: diaria fissata per il personale in missione temporanea, per sé e per ciascun convivente a carico (per i figli conviventi a carico la diaria è ridotta a 3/5), ovvero rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio sostenute.
  • Il trasferimento dei quadri che determini il cambio di residenza è di norma comunicato per iscritto con un preavviso di 45 giorni ovvero 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.
  • Ai lavoratori quadri sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza di canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.

Maggiorazioni

TipologiaIncremento
Lavoro ordinario notturno (23:00 – 6:00)10%
Lavoro dalla 41ª alla 48ª ora settimanale15%
Lavoro oltre la 48ª ora settimanale20%
Straordinario festivo30%
Lavoro nel giorno di riposo settimanale30%
Straordinario notturno (23:00 – 6:00)50%
Lavoro supplementare part-time25%
Lavoro supplementare festivo28%
Lavoro supplementare notturno30%

Straordinario: massimo 250 ore annue.

Istituti normativi

Orario di lavoro

  • Coefficienti orari: 173 (40 h), 195 (45 h). Coefficiente giornaliero: 26.
  • Orario settimanale: 40 ore su 5 o 6 giorni.

Flessibilità oraria

Superamento dell'orario contrattuale entro le 44 ore settimanali per massimo 16 settimane; estensioni fino a 48 ore e 24 settimane con incremento del monte ore dei permessi retribuiti.

Ferie e permessi

Ferie: 26 giorni.

Permessi retribuiti

  • Assemblee dei lavoratori: 12 ore annue (unità oltre 15 dipendenti).

Riduzione orario

40 ore annue.

Festività

  • Festività di legge e Santo Patrono.
  • 4 novembre: trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
  • Ex festività: 32 ore.

Malattia e infortunio

Malattia

  • Comporto: 180 giorni in un anno solare; 18 mesi per malattie gravi e invalidanti e per tubercolosi.
  • Primi 3 gg: 100%. 4° - 20°: 75%. Dal 21°: 100%.

Infortunio

  • Comporto: 180 giorni in un anno solare.
  • Primi 3 gg successivi: 60%. 5° - 20°: 90% (80% apprendisti). Dal 21°: 100% (90% apprendisti).

Congedi e aspettative

  • Maternità, paternità, parentale: seguono disciplina di legge.
  • Matrimoniale: 15 giorni di calendario dal 3° giorno antecedente.
  • Violenza di genere: 90 giorni in 3 anni INPS 100% + ulteriori 2 mesi non retribuiti.
  • Malattia / infortunio: 120 giorni al termine del comporto.
  • Tossicodipendenti: 3 anni.

Periodo di prova

LivelloDurata massima
Q e 16 mesi (di calendario)
2 e 395 giorni (lavoro effettivo)
4 e 570 giorni (lavoro effettivo)
626 giorni (lavoro effettivo)

Preavviso per licenziamento o dimissioni

AnzianitàQ e 12 e 34 e 56
Entro 5 anni60 gg30 gg20 gg15 gg
5 – 10 anni90 gg45 gg30 gg20 gg
Oltre 10 anni120 gg60 gg45 gg20 gg

I termini decorrono dal 1° o dal 16° giorno del mese. Per giorni si intendono giorni di calendario.

Contratto intermittente

  • Casi: ammesso il ricorso al lavoro intermittente a tempo determinato per le sole qualifiche di Hostess e Steward degli impianti sportivi e relativi coordinatori.
  • Retribuzione: per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, il trattamento economico degli altri lavoratori di pari livello, con una maggiorazione del 20%. La prestazione giornaliera non potrà essere inferiore a 4 ore continuate.
  • Straordinario: si considera lavoro straordinario quello prestato oltre le 8 ore giornaliere.
  • Indennità di disponibilità: non inferiore al 20% della retribuzione mensile tabellare stabilita dal CCNL per il livello corrispondente alle mansioni richieste. Nel periodo di temporanea indisponibilità il lavoratore non la matura.
  • Diritto di precedenza: in caso di assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato per le stesse mansioni oggetto del contratto intermittente.
  • Attività presso altri: al lavoratore è consentito prestare attività, anche con altri soggetti sia in forma di lavoro autonomo che subordinato.

Contratto a termine di lavoro sportivo nell'area del professionismo (lavoratori sportivi non cittadini europei)

  • Durata: non eccedente i 2 anni e non può essere rinnovato, fatta eccezione per gli operatori complementari dello sport per i quali è ammesso un solo rinnovo.
  • Qualora venga superato tale limite, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza del secondo rinnovo.

Part-time

  • Lavoro supplementare: autorizzato in misura non superiore al 50% delle ore di lavoro settimanali concordate.
  • Straordinario: per i lavoratori sportivi che stipulano un contratto di lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni straordinarie eccedenti il normale orario di lavoro settimanale previsto dal CCNL.
  • Clausole flessibili: le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto. In alternativa, le parti possono concordare un'indennità annuale pari ad almeno € 120,00 non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.
  • Clausole elastiche: possibilità di stabilire clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nel limite massimo annuo pari al 30% del normale orario annuo concordato.

Welfare contrattuale

Ente bilaterale — EBISPORT

  • Contribuzione a carico lavoratore: 0,05% della retribuzione
  • Contribuzione a carico impresa: 0,10% della retribuzione
  • Il datore di lavoro che ometta il versamento è tenuto a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,30% della retribuzione.

Formazione continua — Fondo For.Te.

Per la fruizione di programmi di formazione continua.

Polizze assicurative

  • Per i lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva è prevista l'assistenza legale (e la copertura di eventuali spese) in caso di procedimenti (civili o penali) relativi a fatti connessi con l'esercizio delle proprie funzioni.
  • Quadri: prevista assicurazione contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni, in aggiunta alla copertura delle spese legali in caso di procedimenti civili o penali.

Previdenza integrativa — Fondo FONTE

Contribuzione a carico lavoratore:

  • 0,55% della retribuzione utile per il computo del TFR
  • Una tantum da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a € 3,62

Contribuzione a carico impresa:

  • 0,55% della retribuzione utile per il computo del TFR
  • Una tantum da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a € 11,88

TFR: per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993, prevista integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell'adesione al Fondo.

Iscrizione al Fondo aperta a: lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi; tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Assistenza sanitaria — Fondo EST

  • Contribuzione a carico lavoratore: € 2,00 mensili
  • Contribuzione a carico impresa: € 10,00 mensili + € 30,00 una tantum al momento dell'iscrizione del lavoratore al fondo
  • L'azienda che ometta il versamento deve erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari a € 16,00 lordi, da corrispondere per 13 mensilità.

Assistenza sanitaria Quadri — QuAS

  • La contribuzione è a carico datoriale, e la sua misura è stabilita dalla stessa cassa QuAS.
  • L'azienda che omette il versamento è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a € 40,00 lordi, da corrispondere per 13 mensilità.