Tabelle retributive

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Vigenza e parti firmatarie

DecorrenzaScadenza
1 ottobre 202431 dicembre 2027

Parte datoriale: Federterme

Parte sindacale: Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs

Istituti economici

Mensilità aggiuntive

  • Tredicesima: una mensilità da corrispondere entro il 20 dicembre.
  • Quattordicesima: una mensilità da corrispondere entro il 1° luglio.

Scatti di anzianità

5 scatti biennali.

LivelloImporto
1S, A e B18,08 €
116,01 €
213,69 €
312,14 €
4S e 411,62 €
511,36 €
610,59 €

Indennità

Trasferta

Rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio. Le ore di effettivo viaggio fino a un massimo di 8 ore sono compensate con la normale retribuzione; quelle eccedenti le 8 ore sono compensate con il 50% della retribuzione normale.

Trasferimento

  • Rimborso spese di viaggio per il lavoratore e per la famiglia.
  • Rimborso spese per effetti familiari.
  • In caso di familiari a carico: indennità pari a una mensilità.
  • Senza carichi di famiglia: indennità pari a mezza mensilità.

Di cassa

7% del minimo e della contingenza.

Vitto e alloggio

Se nella località in cui l'impiegato svolge l'attività non esistono possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di trasporto (centro più vicino oltre 5 km) e l'azienda non provvede al trasporto, deve corrispondere un adeguato indennizzo.

Indennità varie

  • Donne e minori a squadre avvicendate dalle 6 alle 22 o con orario continuato: maggiorazione 6,50%.
  • Uomini in turni avvicendati o non avvicendati tra le 6 e le 22 con orario continuato: maggiorazione 6,50%.
  • Istruzione dei figli del lavoratore capofamiglia (almeno 1 anno di anzianità) che risieda dove non esistono scuole: pagamento dell'abbonamento scolastico per ferrotranviari o automobilistici; in mancanza di abbonamenti scolastici, 50% della spesa dell'abbonamento normale. Cessazione al compimento del 14° anno di età dei figli.

Maggiorazioni

TipologiaOperaiImpiegati
Straordinario diurno40%40%
Lavoro festivo50%65%
Straordinario festivo oltre le 8 ore65%90%
Straordinario nelle festività nazionali e infrasettimanali50%65%
Lavoro notturno non compreso in turni45%50%
Straordinario notturno55%65%
Straordinario festivo notturno oltre le 8 ore100%100%
Lavoro a turni notturni15%15%
Straordinario per turnisti, in aggiunta al notturno di 8 ore iniziato alle 2250%50%

Part-time — Lavoro supplementare (fino al normale orario giornaliero del full-time): 25%.
Straordinario: massimo 175 ore annue.

Premio di fine stagione

Ai lavoratori stagionali a tempo determinato, in relazione alla stagione termale, viene corrisposto, contestualmente al TFR, un importo a titolo di premio di fine stagione.

LivelloPremio
1, 2 e 38,52 € per ogni mese di durata del rapporto
4S, 4, 5 e 65,68 € per ogni mese di durata del rapporto

Istituti normativi

Orario di lavoro

  • Coefficiente orario: 173,33.
  • Coefficiente giornaliero: 26.
  • Orario normale settimanale: 40 ore su 5 giorni.
  • Nel periodo 1° maggio – 31 ottobre l'azienda può distribuire l'orario su 6 giorni.

Ferie e permessi

Ferie: 160 ore — 4 settimane di calendario.

Permessi retribuiti

  • Attività sindacale: 75 ore annue.
  • Assemblee: 10 ore annue.
  • Studenti e diritto allo studio: turni per agevolare corsi ed esami; esonero dallo straordinario e dal riposo settimanale; permessi per tutti i giorni d'esame e per i 2 giorni lavorativi precedenti; 90 ore in un triennio (elevate a 150 per i corsi di recupero della scuola dell'obbligo).
  • Decesso o grave infermità: 3 giorni all'anno in caso di decesso o grave infermità del coniuge, convivente o parente entro il 2° grado, nonché di persone disabili, parenti o affini entro il 3° grado (anche non conviventi).

Permessi non retribuiti

3 giorni.

Riduzione orario

64 ore annue.

Festività e festività soppresse

  • Festività previste dalla legge e il Santo Patrono.
  • 4 novembre.
  • Per le festività che cadono di domenica (o in altre festività) è dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di 1 giornata, calcolata in 1/26 di quella mensile.
  • Ex festività: giornate di riposo compensativo o permessi giornalieri retribuiti.

Assenza per malattia e infortunio

Malattia

Comporto: conservazione del posto per 10 mesi (continuativi o nell'arco di un biennio). In caso di ricovero ospedaliero o accertata necessità di cura, al lavoratore a tempo indeterminato è riconosciuta la conservazione del posto, senza retribuzione, per ulteriori 120 giorni.

Trattamento economico: dal 4° giorno fino a 6 mesi l'azienda integra il trattamento INPS fino al 100% della retribuzione. Nell'anno solare, per i primi 3 giorni di malattia, l'azienda integra fino al 100% per i primi 2 eventi e fino al 50% dal 3° evento.

Infortunio

Comporto: fino a guarigione. Trattamento economico: integrazione dell'indennità INAIL a carico dell'azienda fino al 100% della retribuzione fino a guarigione.

Congedi e aspettative

Congedi

  • Maternità, paternità e parentale: seguono la disciplina di legge.
  • Matrimoniale: 15 giorni consecutivi di calendario con decorrenza della retribuzione (preavviso di almeno 6 giorni).
  • Esigenze di cura: 30 giorni l'anno (continuativi o frazionati) per lavoratori mutilati e invalidi civili a tempo indeterminato; trattamento economico come malattia.
  • Violenza di genere: 90 giorni in 3 anni al 100% INPS + ulteriori 90 giorni retribuiti ad esaurimento di quelli previsti per legge.

Aspettative

  • Tossicodipendenti: aspettativa non retribuita.
  • Cariche sindacali e pubbliche: aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

Periodo di prova

LivelloDurata massima
1S A, 1S B e 16 mesi
23 mesi
31 mese e ½
4S e 41 mese
520 giorni
615 giorni

Per i contratti di durata inferiore a 12 mesi il periodo di prova è ridotto del 50%.

Preavviso per licenziamento o dimissioni

LivelloFino a 5 anniOltre 5 anni
1S A, 1S B e 12 mesi3 mesi
2 e 31 mese1 mese e ½
4S, 4 e 520 giorni1 mese
615 giorni20 giorni

Il preavviso o le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.

Contratto a termine

  • Successivo contratto a termine in deroga al limite di 36 mesi: durata massima 8 mesi.
  • Il limite di 5 proroghe nell'arco di 36 mesi (D.lgs. 81/2015, art. 21, c.1) non si applica ai contratti stagionali.
  • Possibile stipula di contratti a termine di durata superiore a 12 e fino a 24 mesi per causale "grandi eventi" da definire con accordo territoriale.

Part-time

Prestazione

  • Orario settimanale: da 18 a 30 ore.
  • Orario mensile: da 48 a 120 ore.
  • Orario annuale: da 400 a 1.300 ore.

Clausole flessibili

  • Variazione della collocazione oraria con preavviso di almeno 4 giorni.
  • Maggiorazione 1,5% della retribuzione oraria globale (elevata al 3% con preavviso inferiore).

Lavoro supplementare

  • Variazione in aumento della prestazione; limite massimo 60 ore annue.
  • Preavviso almeno 4 giorni; maggiorazione 25% (elevata al 30% con preavviso inferiore).

Tutela genitorialità

Per assistenza ai figli con DSA/DSP: turni di lavoro agevolati e possibilità di part-time temporaneo.

Welfare contrattuale

Previdenza integrativa

  • A carico lavoratore: 0,55% della retribuzione utile per il computo del TFR + una tantum all'iscrizione di 3,62 €.
  • A carico impresa: 0,55% della retribuzione utile per il computo del TFR + una tantum all'iscrizione di 11,88 €.
  • TFR.

Assistenza sanitaria integrativa — Fontur

Generalità dei lavoratori, dal 1° gennaio 2025.

  • A carico lavoratore: 2,00 € mensili.
  • A carico azienda: 10,00 € mensili + 15,00 € una tantum all'iscrizione.
  • Previsto per i lavoratori a tempo indeterminato; iscrizione consentita anche ai lavoratori a termine con durata superiore a 3 mesi.
  • In caso di omessa contribuzione, l'azienda deve erogare al lavoratore un EDR, non assorbibile, di 16,00 € mensili lordi per 14 mensilità, oltre al risarcimento del maggior danno e all'obbligo di garantire le prestazioni sanitarie.