CCNL Turismo Federalberghi-Faita
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese alberghiere, campeggi e villaggi turistici aderenti a Federalberghi e Faita.
Vigenza e parti firmatarie
| Decorrenza | Scadenza |
|---|---|
| 1° luglio 2024 | 31 dicembre 2027 |
Parte datoriale: Federalberghi, Faita
Parte sindacale: Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Istituti economici
Mensilità aggiuntive
- Tredicesima: una mensilità da corrispondere in occasione del Natale.
- Quattordicesima: una mensilità da corrispondere con la retribuzione del mese di luglio.
Scatti di anzianità
6 scatti triennali.
| Livello | Importo |
|---|---|
| QA | 40,80 € |
| QB | 39,25 € |
| 1 | 37,70 € |
| 2 | 36,15 € |
| 3 | 34,86 € |
| 4 | 33,05 € |
| 5 | 32,54 € |
| 6S | 31,25 € |
| 6 | 30,99 € |
| 7 | 30,47 € |
Indennità Quadro
| Livello | Indennità |
|---|---|
| Quadro A | 75,00 € |
| Quadro B | 70,00 € |
Indennità
Lavoro domenicale
Ai lavoratori che godono del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica spetta un'indennità in cifra fissa pari al 10% della quota oraria della paga base e della contingenza per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica.
Vitto e alloggio — Aziende alberghiere
| Servizio | Dal 1° luglio 2024 | Dal 1° gennaio 2026 |
|---|---|---|
| Pranzo | 0,95 € | 1,05 € |
| Prima colazione | 0,17 € | 0,19 € |
| Pernottamento | 1,09 € | 1,17 € |
Maggiorazioni
| Tipologia | Incremento |
|---|---|
| Lavoro festivo | 20% |
| Lavoro notturno | 25% |
| Straordinario diurno | 30% |
| Straordinario festivo (imprese viaggi e turismo) | 40% |
| Straordinario notturno | 60% |
| Lavoro supplementare part-time (fino all'orario del full-time) | 30% |
Straordinario: massimo 260 ore annue.
Elemento economico di garanzia
Se, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa, non venga definito l'accordo integrativo entro il 31 ottobre 2026, l'azienda eroga con la retribuzione di novembre 2027 i seguenti importi:
| Livello | Importo |
|---|---|
| A, B | 186,00 € |
| 1, 2, 3 | 158,00 € |
| 4, 5 | 140,00 € |
| 6S, 6, 7 | 112,00 € |
Istituti normativi
Orario di lavoro
- Coefficienti orari: 192 (45 h/sett.), 190 (44 h/sett.), 172 (40 h/sett.).
- Coefficiente giornaliero: 26.
- Orario normale settimanale: 40 ore distribuite su 5 giorni e mezzo.
- Durata media massima: 48 ore su 7 giorni (comprese le ore di straordinario), calcolata su un periodo non superiore a 6 mesi (estendibili a 12 mesi da contrattazione integrativa).
Flessibilità oraria (orario plurisettimanale)
- Superamento del normale orario per massimo 4 settimane consecutive (elevate a 6 per le agenzie di viaggio); a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
- Normale retribuzione sia nei periodi di superamento sia in quelli di riduzione.
- In caso di estensione dei periodi (12 e 24 settimane), il monte ore annuo dei permessi retribuiti è elevato a 116 ore.
- La flessibilità può essere effettuata per non più di 2 volte nell'anno.
Ferie e permessi
Ferie: 26 giorni (la settimana lavorativa è sempre considerata di 6 giornate ai fini delle ferie).
Permessi retribuiti
- Rappresentanti sindacali: 24 ore annue (aziende 6-15 dipendenti); max 70 ore annue (unità alberghiere oltre 15 dipendenti).
- Imprese viaggi e turismo: massimo 70 ore annue.
- Assemblee: 10 ore annue.
- Lutto familiare o grave calamità: 5 giorni di calendario, prolungabili fino a ulteriori 3 giorni in base alla distanza.
- Diritto allo studio: 150 ore pro capite in un triennio.
- RSU: 1 ora annua per dipendente (fino a 200 dipendenti); 8 ore mensili (oltre 200 e fino a 3.000 dipendenti).
Permessi non retribuiti
- Dirigenti sindacali: 8 giorni all'anno per trattative, congressi o convegni sindacali.
- Elezioni: diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni.
Riduzione orario
- 104 ore annue per alberghi e alberghi diurni.
- Comprensive delle 32 ore relative alle ex festività.
- Non possono essere inferiori a 1 ora né utilizzate per frazioni di ora.
Festività
- Festività riconosciute per legge e il Santo Patrono.
- Al lavoratore che presta servizio il 4 novembre spetta la retribuzione per le ore effettivamente prestate senza maggiorazione o, in alternativa, un corrispondente riposo compensativo.
- Ex festività: 32 ore.
Malattia e infortunio
Malattia
- Comporto: conservazione del posto per 180 giorni nell'anno solare.
- Periodo di carenza: 1° giorno a carico del lavoratore, 2° e 3° giorno a carico del datore di lavoro.
- Integrazione azienda fino al 75% dal 4° al 20° giorno.
- Integrazione azienda fino al 100% dal 21° giorno in poi.
Infortunio
- Comporto: conservazione del posto per 180 giorni per anno solare.
- Intera retribuzione il giorno dell'infortunio.
- 60% della retribuzione per i 3 giorni successivi.
- Per pubblici esercizi, stabilimenti balneari e alberghi diurni: integrazione fino al 100% sin dal giorno dell'infortunio.
Congedi e aspettative
Congedi
- Maternità: 5 mesi con integrazione dell'indennità INPS fino al 100% della retribuzione giornaliera netta.
- Paternità: segue disciplina legale.
- Parentale: segue disciplina legale.
- Matrimoniale: 15 giorni di calendario con decorrenza dal 3° giorno antecedente il matrimonio; proroga di ulteriori 5 giorni non retribuiti su richiesta.
- Violenza di genere: 90 giorni in 3 anni indennizzati INPS al 100% + ulteriori 3 mesi indennizzati al 100% dall'azienda.
Aspettative
- Malattia o infortunio: ulteriori 120 giorni esaurito il comporto; per gravi patologie oncologiche il periodo è prorogato anche oltre i 120 giorni.
- Tubercolosi: 4 mesi ulteriori esaurito il comporto (6 mesi per imprese con oltre 20 dipendenti).
- Cariche pubbliche elettive / sindacali: aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.
Periodo di prova
| Livello | Durata massima |
|---|---|
| A e B | 180 giorni |
| 1 | 150 giorni |
| 2 | 75 giorni |
| 3 | 45 giorni |
| 4 e 5 | 30 giorni |
| 6S | 20 giorni |
| 6 e 7 | 15 giorni |
Preavviso per licenziamento o dimissioni
| Livello | Fino a 5 anni | Tra 5 e 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| QA e QB | 4 mesi | 5 mesi | 6 mesi |
| 1 | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi |
| 2 e 3 | 1 mese | 45 giorni | 2 mesi |
| 4 e 5 | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
| 6S, 6 e 7 | 15 giorni | 20 giorni | 20 giorni |
Contratto a termine
La stipula di contratti a termine con durata superiore a 12 mesi (e non superiore ai 24 mesi) è consentita in caso di grandi eventi (ad es. Olimpiadi, Expo, Giubileo) individuati con apposito accordo tra le parti firmatarie del CCNL.
Lavoro stagionale
- Preavviso: 15 giorni.
- Prova: 14 giorni lavorativi.
Retribuzione (Settore Pubblici Esercizi)
- Maggiorazione del 20% per ingaggio fino ad 1 mese.
- Maggiorazione del 15% per ingaggio fino a 2 mesi.
- Maggiorazione dell'8% per ingaggio oltre i 2 mesi e fino alla fine della stagione.
Part-time
Durata minima
- 15 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale.
- 64 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile.
- 600 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
Part-time weekend
- Rivolto agli studenti.
- Durata minima 8 ore settimanali per il fine settimana.
- La prestazione giornaliera di durata inferiore a 4 ore non può essere frazionata nell'arco della giornata.
Clausole flessibili ed elastiche
- Le ore richieste con clausole flessibili sono retribuite, per le sole ore in cui la variazione viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5%.
- Clausole elastiche (variazione in aumento) entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata. Le ore in aumento sono retribuite con maggiorazione minima del 31,5% (30% + 1,5%).
- In alternativa, le parti possono concordare un'indennità annuale di almeno 120 € non cumulabili, corrisposta per quote mensili.
Welfare contrattuale
Ente bilaterale — EBN / EBT
- A carico lavoratore: 0,20% della paga base.
- A carico impresa: 0,20% della paga base.
- L'azienda che omette il versamento deve corrispondere al lavoratore un EDR non assorbibile pari allo 0,60% della paga conglobata.
Previdenza integrativa — Fondo FONTE
- A carico lavoratore: 0,55% della retribuzione utile per il computo del TFR + una tantum di 3,62 € all'iscrizione.
- A carico impresa: 0,55% della retribuzione utile per il TFR (di cui 0,05% quota associativa) + una tantum di 11,88 € all'iscrizione.
- Conferimento del TFR.
Assistenza sanitaria integrativa — Fondo FAST
Generalità dei lavoratori.
- A carico lavoratore: 2,00 € mensili.
- A carico azienda: 10,00 € mensili (13,00 € dal 1° luglio 2027) + 15,00 € quota di iscrizione.
Assistenza sanitaria integrativa — Cassa QuAS (Quadri)
- A carico Quadro: 50,00 € annui.
- A carico azienda: 340,00 € annui (360,00 € dal 1° gennaio 2025; 380,00 € dal 1° gennaio 2026) + 340,00 € una tantum (quota di iscrizione).
Formazione continua — Fondo For.te.
- For.te.: generalità dei lavoratori.
- Quadrifor (Quadri): a carico Quadro 25,00 € annui; a carico azienda 50,00 € annui.