
Se assisti un familiare con disabilità grave — Congedo straordinario retribuito
Pubblicato in data 29 luglio 2026
Ai sensi dell'art. 3, c. 3, L. 104/92.
A chi spetta (ordine di priorità)
- Coniuge convivente, parte di unione civile convivente o convivente di fatto della persona disabile.
- Genitori (naturali, adottivi o affidatari), se il coniuge/partner è mancante, deceduto o con patologie invalidanti.
- Figlio convivente, se coniuge/partner e genitori sono mancanti, deceduti o con patologie invalidanti.
- Fratello o sorella convivente, se tutti i precedenti soggetti non possono assistere.
- Parente o affine entro il terzo grado convivente, se mancano tutte le figure sopra elencate.
Durata
- Fino a un massimo di 2 anni nell'intera vita lavorativa.
- Il limite di due anni vale per ogni persona disabile, ma non può mai essere superato complessivamente anche se si assistono più familiari.
- Il congedo decorre dalla data di presentazione della domanda.
Chi può richiederlo
- Solo lavoratori dipendenti del settore privato, anche part-time.
- La persona assistita deve avere riconoscimento di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, c. 3, L. 104/92, effettuato da Commissione medica ASL/INPS.
- Non deve essere ricoverata a tempo pieno (24 ore) in strutture che garantiscono assistenza sanitaria continuativa.
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