
Congedo per cure
Pubblicato in data 29 luglio 2026
Per i dipendenti pubblici e privati che siano mutilati o invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure non superiore a trenta giorni, previa domanda da presentare al datore di lavoro (art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 119 del 18/7/2011).
La presentazione della domanda deve essere accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (o di una struttura sanitaria pubblica), dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta. Al rientro, il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro la documentazione attestante le cure effettivamente effettuate.
Cosa serve sapere in più
Non serve la Legge 104/92
Il diritto al congedo per cure non dipende dal riconoscimento della situazione di handicap (L. 104/92). L'unico requisito è il verbale della Commissione Medica INPS che attesti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.
Trattamento economico
Durante il congedo spetta la retribuzione secondo il regime previsto per le assenze per malattia (non retribuzione piena): nel settore privato si applicano le regole del CCNL sulla malattia, incluso l'eventuale periodo di carenza; nel settore pubblico si applica la disciplina delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici.
Anno solare, non cumulabile
I 30 giorni si riferiscono all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) e non si cumulano da un anno all'altro se non utilizzati.
Nesso causale con l'infermità
Le cure devono essere specificamente connesse all'infermità invalidante riconosciuta. Non è possibile utilizzare questi giorni per patologie o trattamenti diversi da quelli certificati, anche in presenza di un'invalidità riconosciuta per altra causa.
Riferimento normativo: art. 7, D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119 — Interpello Ministero del Lavoro n. 10/2013