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Cos'è il lavoro stagionale
Contratto a tempo determinato

Cos'è il lavoro stagionale

Pubblicato in data 24 agosto 2026

Il contratto stagionale è una particolare forma di contratto a tempo determinato, utilizzabile nelle attività considerate stagionali senza l'applicazione di alcuni limiti previsti per i normali contratti a termine.

Quali sono le attività stagionali

1. Quelle individuate dal DPR n. 1525/1963

L'elenco è ancora oggi il principale riferimento normativo, in attesa di un aggiornamento ministeriale mai emanato.

2. Quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL)

I CCNL possono individuare ulteriori attività stagionali per il proprio settore:

  • Alberghi e strutture ricettive
  • Ristorazione e pubblici esercizi
  • Stabilimenti balneari
  • Villaggi turistici e campeggi
  • Parchi divertimento e tematici
  • Agenzie di viaggio e turismo
  • Commercio in località turistiche
  • Attività individuate dai Contratti Collettivi Nazionali o Territoriali

Caratteristiche

  • Assunzione a tempo determinato per esigenze stagionali
  • Possibilità di proroghe e rinnovi secondo regole specifiche
  • Esclusione di alcuni limiti previsti per i normali contratti a termine
  • Applicazione integrale del CCNL di riferimento
  • Maturazione di ferie, tredicesima, TFR e altri istituti contrattuali

Non si applicano

  • Il limite massimo complessivo di 24 mesi
  • L'obbligo di indicare una causale dopo i primi 12 mesi
  • Lo "stop and go" tra un contratto e l'altro (la pausa obbligatoria di 10 o 20 giorni)
  • Il limite al numero dei contratti successivi

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Requisiti

  • essere in stato di disoccupazione involontaria: licenziamento o contratto a tempo determinato scaduto;
  • aver maturato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni;
  • aver lavorato almeno 30 giornate effettive nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto;
  • presentare la domanda entro 68 giorni dalla fine del contratto o dal licenziamento;
  • iscrizione al Centro per l'Impiego con dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID).

Eccezioni per il diritto alla NASpI

  • Dimissioni per giusta causa: quando avvengono per fatti gravi imputabili al datore di lavoro.
  • Maternità: dimissioni presentate nel corso del primo anno di vita del bambino o durante il periodo di gravidanza protetto.
  • Risoluzione consensuale protetta: in sede conciliativa o per rifiuto del trasferimento a oltre 50 km dalla propria residenza.
  • Nuova occupazione: se dopo le dimissioni volontarie si viene riassunti da un'altra azienda e si perde quel nuovo lavoro in modo involontario, avendo maturato almeno 13 settimane di contributi nel nuovo rapporto.

Importo

L'importo della Naspi è calcolato in base alla retribuzione media mensile del lavoratore negli ultimi quattro anni.

Se la retribuzione media mensile supera 1.456,72 euro, l'indennità è calcolata al 75% di 1.456,72 euro, più il 25% della differenza tra la retribuzione media e 1.456,72 euro con un tetto massimo di 1.584,70 euro mensili.

L'indennità viene ridotta progressivamente del 3% ogni mese a partire dal sesto mese di erogazione o dall'ottavo mese per i lavoratori che hanno già compiuto 55 anni.

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