
Cos'è il lavoro stagionale
Pubblicato in data 24 agosto 2026
Il contratto stagionale è una particolare forma di contratto a tempo determinato, utilizzabile nelle attività considerate stagionali senza l'applicazione di alcuni limiti previsti per i normali contratti a termine.
Quali sono le attività stagionali
1. Quelle individuate dal DPR n. 1525/1963
L'elenco è ancora oggi il principale riferimento normativo, in attesa di un aggiornamento ministeriale mai emanato.
2. Quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL)
I CCNL possono individuare ulteriori attività stagionali per il proprio settore:
- Alberghi e strutture ricettive
- Ristorazione e pubblici esercizi
- Stabilimenti balneari
- Villaggi turistici e campeggi
- Parchi divertimento e tematici
- Agenzie di viaggio e turismo
- Commercio in località turistiche
- Attività individuate dai Contratti Collettivi Nazionali o Territoriali
Caratteristiche
- Assunzione a tempo determinato per esigenze stagionali
- Possibilità di proroghe e rinnovi secondo regole specifiche
- Esclusione di alcuni limiti previsti per i normali contratti a termine
- Applicazione integrale del CCNL di riferimento
- Maturazione di ferie, tredicesima, TFR e altri istituti contrattuali
Non si applicano
- Il limite massimo complessivo di 24 mesi
- L'obbligo di indicare una causale dopo i primi 12 mesi
- Lo "stop and go" tra un contratto e l'altro (la pausa obbligatoria di 10 o 20 giorni)
- Il limite al numero dei contratti successivi
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Requisiti
- essere in stato di disoccupazione involontaria: licenziamento o contratto a tempo determinato scaduto;
- aver maturato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni;
- aver lavorato almeno 30 giornate effettive nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto;
- presentare la domanda entro 68 giorni dalla fine del contratto o dal licenziamento;
- iscrizione al Centro per l'Impiego con dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID).
Eccezioni per il diritto alla NASpI
- Dimissioni per giusta causa: quando avvengono per fatti gravi imputabili al datore di lavoro.
- Maternità: dimissioni presentate nel corso del primo anno di vita del bambino o durante il periodo di gravidanza protetto.
- Risoluzione consensuale protetta: in sede conciliativa o per rifiuto del trasferimento a oltre 50 km dalla propria residenza.
- Nuova occupazione: se dopo le dimissioni volontarie si viene riassunti da un'altra azienda e si perde quel nuovo lavoro in modo involontario, avendo maturato almeno 13 settimane di contributi nel nuovo rapporto.
Importo
L'importo della Naspi è calcolato in base alla retribuzione media mensile del lavoratore negli ultimi quattro anni.
Se la retribuzione media mensile supera 1.456,72 euro, l'indennità è calcolata al 75% di 1.456,72 euro, più il 25% della differenza tra la retribuzione media e 1.456,72 euro con un tetto massimo di 1.584,70 euro mensili.
L'indennità viene ridotta progressivamente del 3% ogni mese a partire dal sesto mese di erogazione o dall'ottavo mese per i lavoratori che hanno già compiuto 55 anni.