
Malattia INPS: riconosciuto anche il giorno precedente al certificato, ora vale pure per la visita ambulatoriale
Pubblicato in data 7 settembre 2026
Con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, firmata dal Direttore Generale INPS Valeria Vittimberga ed emanata dal Coordinamento Generale Medico Legale d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Istituto ha introdotto una novità importante per chi si ammala: la tutela previdenziale può ora coprire anche il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico, anche quando la visita avviene in ambulatorio e non solo a domicilio come previsto finora.
La possibilità del giorno precedente non è nuova, ma finora era limitata
Il riconoscimento del giorno immediatamente precedente al certificato esisteva già, tramite la voce «Dichiara di essere ammalato dal…» (già presente nel modulo cartaceo OPM/1 e poi nel certificato telematico, ex D.I. 18 aprile 2012). Ma era riconosciuto solo in caso di visita domiciliare: era espressamente escluso per le visite effettuate in ambulatorio.
La novità: si estende anche all'ambulatorio
Da oggi questa limitazione cade. L'INPS motiva il cambiamento con la trasformazione del contesto sociosanitario italiano: la progressiva diminuzione dei Medici di Medicina Generale sul territorio, l'aumento dei carichi di lavoro e dei compiti organizzativi, e la prassi ormai diffusa di visite su appuntamento in ambulatorio per evitare affollamento nelle sale d'attesa. In questo contesto, l'Istituto richiama anche l'art. 43, comma 6, dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) 15 gennaio 2026 per i MMG, che disciplina la facoltà del medico di effettuare la visita domiciliare richiesta dal paziente entro le ore 12:00 del giorno successivo, solo se ritenuta necessaria.
Come funziona in pratica
Se ti ammali di lunedì ma vieni visitato solo martedì (in ambulatorio o a domicilio), il medico può indicare nel certificato, alla voce «Dichiara di essere ammalato dal…», la data di lunedì. In questo modo anche quella giornata sarà riconosciuta ai fini dell'indennità di malattia.
Le condizioni da rispettare
- Il giorno precedente riconoscibile è solo uno: non è possibile recuperare due o più giorni arretrati (se la data indicata è anteriore di oltre un giorno, decade il riconoscimento, perché non è più certo che si riferisca al giorno della chiamata al medico).
- Il medico deve valorizzare esplicitamente nel certificato la data di inizio malattia nel giorno precedente, sulla base della valutazione clinica.
- Il riconoscimento decade se il giorno immediatamente precedente al certificato — non il giorno del certificato stesso — cade di sabato, domenica o è un giorno festivo infrasettimanale. In questi casi il lavoratore deve rivolgersi alla Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), essendo tale servizio già garantito in quei giorni.
Un esempio pratico
| Inizio malattia | Visita / certificato | Giorno precedente riconosciuto? |
|---|---|---|
| Lunedì | Martedì | ✅ Sì |
| Martedì | Mercoledì | ✅ Sì |
| Venerdì | Sabato | ✅ Sì |
| Sabato | Domenica | ❌ No (il giorno precedente il certificato è sabato) |
| Domenica | Lunedì | ❌ No (il giorno precedente il certificato è domenica) |
| Lunedì | Mercoledì | ❌ No (trascorsi 2 giorni, oltre il limite) |
| Martedì 2 giugno (festa della Repubblica) | Mercoledì 3 giugno | ❌ No (il giorno precedente il certificato è un festivo infrasettimanale) |
Da quando si applica
La nuova disposizione è efficace dalla data di pubblicazione della circolare, cioè dal 4 settembre 2026, nel rispetto in ogni caso del periodo massimo assistibile previsto dalla legge.
Riferimento normativo
Circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026 — «Data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia. Riconoscimento della prestazione previdenziale.»