Tabelle retributive

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Vigenza e parti firmatarie

Decorrenza: 7 luglio 2022 — Scadenza: 31 dicembre 2024

Parte datoriale: Assofarm

Parte sindacale: Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs

Istituti economici

Mensilità aggiuntive

  • Tredicesima: una mensilità da corrispondere nel mese di dicembre.
  • Quattordicesima: una mensilità da corrispondere nel mese di giugno.

Scatti di anzianità

15 scatti biennali.

LivelloImporto
1° Q26,50 €
1° S25,82 €
1° C e 1°25,31 €
23,24 €
22,72 €
20,66 €
20,14 €
19,63 €

Indennità Quadro

LivelloIndennità
1° Q160,00 €
1° S150,00 €
1° C145,00 €

Indennità Farmacista collaboratore

Al farmacista collaboratore inquadrato al 1° livello che abbia prestato servizio continuativo presso la stessa azienda con contratto a tempo indeterminato spetta un'indennità (da corrispondere per 14 mensilità):

  • Servizio continuativo per almeno 2 anni: indennità di 100,00 € mensili.
  • Servizio continuativo per almeno 12 anni: indennità di 130,00 € mensili.

Indennità di cassa

LivelloIndennità
67,99 €
65,46 €
60,58 €

Indennità tecnico professionale

Ai farmacisti inquadrati al 1° livello e ai lavoratori inquadrati nei livelli 1°Q, 1°S, 1°C spetta un'indennità mensile di 77,47 € da corrispondere per 14 mensilità.

Indennità di trasferta

  • Rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio e altre spese vive strettamente necessarie all'espletamento della missione.
  • Indennità trasferta pari all'80% della retribuzione oraria per le ore eccedenti il normale orario di lavoro nel giorno di trasferta dovute a motivi di viaggio.
  • Indennità giornaliera pari all'1,5% della retribuzione individuale mensile, per ogni pernottamento fuori sede.
  • Se l'azienda autorizza l'uso per servizio del mezzo di trasporto del dipendente, deve corrispondere un'indennità chilometrica calcolata sulla base delle tariffe A.C.I.

Personale di farmacie periferiche

  • a. Indennità del 15%, se esiste l'obbligo di reperibilità.
  • b. Indennità del 10%, se viene coperto un orario di apertura superiore alla durata settimanale del lavoro, ma senza eccedere i limiti di 44 ore settimanali.
  • c. Indennità del 15% (oltre a quella del punto b.) per le ore prestate oltre le 44 ore settimanali e diritto a una giornata di riposo compensativo equivalente alle ore prestate oltre le 44.
  • d. Indennità del 15% in caso di prestazione di servizio nell'orario festivo antimeridiano e diritto a una mezza giornata di riposo compensativo.

Indennità di bilinguismo

Al personale di aziende farmaceutiche speciali situate in Regioni/Province a statuto speciale.

Maggiorazioni

TipologiaIncremento
Lavoro notturno (22:00 – 6:00)10%
Servizio notturno festivo infrasettimanale30%
Straordinario diurno giorni feriali20%
Straordinario diurno giorni festivi30%
Straordinario notturno (22:00 – 6:00)40%
Servizio domenicale/festivo diurno20%
Servizio domenicale/festivo diurno oltre 80 ore annue50%
Part-time — lavoro supplementare (fino al full-time)35%

Straordinari: massimo 100 ore annue.

Istituti normativi

Orario di lavoro

  • Coefficiente orario: 173.
  • Coefficiente giornaliero: 26.
  • Orario normale: 40 ore settimanali su 6 giorni.

Flessibilità oraria

  • Possibile adozione di turni, nastri orari con distribuzione disomogenea, per un periodo massimo di 16 settimane per anno.
  • Non possono essere superati il limite minimo di 34 ore né quello massimo di 46 ore settimanali, da compensarsi tra loro.
  • I lavoratori coinvolti percepiscono la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento sia di riduzione.
  • Preavviso di 14 giorni (rispetto all'inizio della settimana lavorativa) ai dipendenti interessati.
  • Condizioni: non potranno essere frazionati orari giornalieri non superiori a 4 ore; l'intervallo massimo giornaliero in caso di orario frazionato non può superare 3 ore; l'orario giornaliero non può superare 10 ore; le prestazioni eccedenti l'orario settimanale programmato sono considerate lavoro straordinario.

Banca ore

  • In caso di necessità di prestazioni eccedenti l'orario normale il dipendente è tenuto a fornire la prestazione entro il limite massimo di 100 ore/anno (comprensive di eventuali straordinari) e 12 ore/settimana, e potrà rifiutarsi solo per giustificate motivazioni.
  • Le ore non danno luogo a pagamenti aggiuntivi (fatte salve le maggiorazioni per lavoro notturno e/o domenicale/festivo) e alimentano un contatore "banca ore".
  • Utilizzo: 50% mediante riduzioni della prestazione su disposizione aziendale; 50% mediante permessi individuali richiesti dal dipendente con almeno 4 giorni di preavviso.
  • Al 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione le eventuali ore non fruite sono liquidate con maggiorazione del 20%.
  • A livello aziendale, tramite accordo sindacale, possono essere concordate diverse modalità di gestione.

Ferie e permessi

Ferie: 26 giorni. In caso di distribuzione disomogenea dell'orario, 173 ore per anno solare.

Permessi retribuiti

  • Permessi: 12 ore annue.
  • Studenti e diritto allo studio: 10 giorni spendibili nel giorno precedente alla prova d'esame (massimo 40 ore annue); 150 ore triennali per il diritto allo studio.
  • Patologie oncologiche: 10 ore mensili su richiesta ai dipendenti affetti da patologie oncologiche certificate; al termine, l'azienda potrà concedere ulteriori 10 ore mensili di permesso non retribuito.
  • Lutto familiare: 5 giorni.

Permessi non retribuiti

  • Studenti: 120 ore non retribuite nell'anno solare.

Riduzione orario

  • 40 ore annue di riduzione orario e 32 ore annue di permesso retribuito (dal 1° gennaio 2013).
  • I lavoratori già assunti a tempo indeterminato e i lavoratori assunti a tempo determinato (sino alla scadenza del contratto in essere) al 31/12/2012 hanno diritto annualmente a ulteriori 32 ore di riduzione orario.
  • I lavoratori assunti dal 1° gennaio 2013 maturano 16 ore di riduzione orario decorsi 3 anni dalla data di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, e ulteriori 16 ore decorsi 5 anni.

Festività e festività soppresse

Festività previste dalla legge e il Santo Patrono.

Malattia e infortunio

Malattia

  • Conservazione del posto per 16 mesi (entro i 3 anni di anzianità) o 24 mesi (oltre i 3 anni).
  • Si considera prosecuzione della malattia quella che intervenga non oltre 60 giorni dalla ripresa del servizio.
  • Primi 6 mesi: 100%. Successivi 6 mesi: 50%.
  • Patologie oncologiche: trattamento integrato a carico dell'azienda al 100% per i primi 365 giorni.

Infortunio

  • Conservazione del posto fino a guarigione clinica.
  • Primi 6 mesi: 100%. Successivi 6 mesi: 50%.

Congedi e aspettative

Congedi

  • Maternità: per i primi 150 giorni di assenza, integrazione fino a raggiungere l'intera retribuzione globale giornaliera (inclusi ratei di tredicesima e quattordicesima). Buono sconto da spendersi presso le Farmacie Aziendali in caso di nascita/adozione di un figlio, valore determinato a livello aziendale.
  • Paternità: segue disciplina legale.
  • Parentale: segue disciplina legale.
  • Matrimoniale: 15 giorni di calendario con decorrenza della retribuzione. I lavoratori stranieri (non cittadini italiani e/o di origine straniera), in coincidenza del congedo matrimoniale, possono cumulare su richiesta fino a 2 settimane di ferie, entro il limite massimo del monte ore ferie residuo.
  • Violenza di genere: 90 giorni, in 3 anni, indennizzati al 100% dall'INPS (ex art. 24, D.Lgs. 80/2015); 3 mesi di congedo aggiuntivo rispetto a quanto previsto per legge, interamente a carico del datore di lavoro.

Aspettative

  • Giustificati motivi: 1 anno.

Periodo di prova — contratti a tempo indeterminato

LivelloDurata massima
1° Q, 1° S, 1° C180 giorni di calendario
90 giorni di calendario
60 giorni di calendario
3° e 4°45 giorni di calendario
5° e 6°15 giorni di calendario

Contratti a termine: durata della prova rispetto al contratto a tempo indeterminato (tabella sopra).

Preavviso per licenziamento o dimissioni

LivelloFino a 5 anniDa 5 a 10 anniOltre 10 anni
1°Q, 1°S, 1°C e 1°2 mesi2 mesi2 mesi
1 mese45 giorni2 mesi
3° e 4°20 giorni1 mese1 mese
5° e 6°15 giorni20 giorni20 giorni

Nota: i termini di preavviso decorrono dal 1° o dal 16° giorno del mese.

Part-time

Limiti

  • Non inferiore a 12 ore settimanali.
  • Nel caso di durata giornaliera della prestazione non superiore a 4 ore, lo svolgimento non è, di norma, frazionato.

Part-time post maternità (o paternità)

Diritto a ottenere la trasformazione temporanea del contratto da tempo pieno a tempo parziale, alle seguenti condizioni:

  • Decorrenza: la trasformazione è subordinata al preliminare utilizzo di ferie maturate in anni precedenti.
  • Durata: dalla data di concessione fino al compimento del 3° anno di vita del bambino.
  • Prestazione: da 20 a 24 ore settimanali.

Welfare contrattuale

Previdenza integrativa — Fondo PREVIAMBIENTE

Contribuzione:

  • A carico lavoratore: 1,00% della retribuzione utile per il computo del TFR; una tantum all'atto dell'iscrizione di 2,00 €.
  • A carico impresa: 1,50% della retribuzione utile per il computo del TFR; una tantum all'atto dell'iscrizione di 8,00 €.
  • TFR.

Assistenza sanitaria integrativa — Fondo EST

Sono iscritti al Fondo EST i lavoratori con contratto a tempo pieno e part-time, assunti a tempo indeterminato, e gli apprendisti.

Contribuzione a carico impresa: 10,00 € mensili.

Quadri

I Quadri hanno un'assistenza integrativa tramite convenzione stipulata da ASSOFARM con una società assicurativa sotto forma di Cassa Sanitaria.

Polizze assicurative

È garantita una copertura assicurativa che, in caso di danni alle persone per rapine o fatti dolosi, garantisce — in aggiunta al trattamento previsto per malattia o infortunio:

  • 70 €/giorno in caso di ricovero ospedaliero;
  • 150.000 € in caso di morte;
  • 250.000 € in caso di invalidità permanente totale.

Al Quadro spetta un'assicurazione contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni.