CCNL Farmacie Speciali
CCNL per i dipendenti delle farmacie speciali, comunali e municipalizzate (Assofarm).
Servizi CNEL H124
Vigenza e parti firmatarie
Decorrenza: 7 luglio 2022 — Scadenza: 31 dicembre 2024
Parte datoriale: Assofarm
Parte sindacale: Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Istituti economici
Mensilità aggiuntive
- Tredicesima: una mensilità da corrispondere nel mese di dicembre.
- Quattordicesima: una mensilità da corrispondere nel mese di giugno.
Scatti di anzianità
15 scatti biennali.
| Livello | Importo |
|---|---|
| 1° Q | 26,50 € |
| 1° S | 25,82 € |
| 1° C e 1° | 25,31 € |
| 2° | 23,24 € |
| 3° | 22,72 € |
| 4° | 20,66 € |
| 5° | 20,14 € |
| 6° | 19,63 € |
Indennità Quadro
| Livello | Indennità |
|---|---|
| 1° Q | 160,00 € |
| 1° S | 150,00 € |
| 1° C | 145,00 € |
Indennità Farmacista collaboratore
Al farmacista collaboratore inquadrato al 1° livello che abbia prestato servizio continuativo presso la stessa azienda con contratto a tempo indeterminato spetta un'indennità (da corrispondere per 14 mensilità):
- Servizio continuativo per almeno 2 anni: indennità di 100,00 € mensili.
- Servizio continuativo per almeno 12 anni: indennità di 130,00 € mensili.
Indennità di cassa
| Livello | Indennità |
|---|---|
| 3° | 67,99 € |
| 4° | 65,46 € |
| 5° | 60,58 € |
Indennità tecnico professionale
Ai farmacisti inquadrati al 1° livello e ai lavoratori inquadrati nei livelli 1°Q, 1°S, 1°C spetta un'indennità mensile di 77,47 € da corrispondere per 14 mensilità.
Indennità di trasferta
- Rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio e altre spese vive strettamente necessarie all'espletamento della missione.
- Indennità trasferta pari all'80% della retribuzione oraria per le ore eccedenti il normale orario di lavoro nel giorno di trasferta dovute a motivi di viaggio.
- Indennità giornaliera pari all'1,5% della retribuzione individuale mensile, per ogni pernottamento fuori sede.
- Se l'azienda autorizza l'uso per servizio del mezzo di trasporto del dipendente, deve corrispondere un'indennità chilometrica calcolata sulla base delle tariffe A.C.I.
Personale di farmacie periferiche
- a. Indennità del 15%, se esiste l'obbligo di reperibilità.
- b. Indennità del 10%, se viene coperto un orario di apertura superiore alla durata settimanale del lavoro, ma senza eccedere i limiti di 44 ore settimanali.
- c. Indennità del 15% (oltre a quella del punto b.) per le ore prestate oltre le 44 ore settimanali e diritto a una giornata di riposo compensativo equivalente alle ore prestate oltre le 44.
- d. Indennità del 15% in caso di prestazione di servizio nell'orario festivo antimeridiano e diritto a una mezza giornata di riposo compensativo.
Indennità di bilinguismo
Al personale di aziende farmaceutiche speciali situate in Regioni/Province a statuto speciale.
Maggiorazioni
| Tipologia | Incremento |
|---|---|
| Lavoro notturno (22:00 – 6:00) | 10% |
| Servizio notturno festivo infrasettimanale | 30% |
| Straordinario diurno giorni feriali | 20% |
| Straordinario diurno giorni festivi | 30% |
| Straordinario notturno (22:00 – 6:00) | 40% |
| Servizio domenicale/festivo diurno | 20% |
| Servizio domenicale/festivo diurno oltre 80 ore annue | 50% |
| Part-time — lavoro supplementare (fino al full-time) | 35% |
Straordinari: massimo 100 ore annue.
Istituti normativi
Orario di lavoro
- Coefficiente orario: 173.
- Coefficiente giornaliero: 26.
- Orario normale: 40 ore settimanali su 6 giorni.
Flessibilità oraria
- Possibile adozione di turni, nastri orari con distribuzione disomogenea, per un periodo massimo di 16 settimane per anno.
- Non possono essere superati il limite minimo di 34 ore né quello massimo di 46 ore settimanali, da compensarsi tra loro.
- I lavoratori coinvolti percepiscono la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento sia di riduzione.
- Preavviso di 14 giorni (rispetto all'inizio della settimana lavorativa) ai dipendenti interessati.
- Condizioni: non potranno essere frazionati orari giornalieri non superiori a 4 ore; l'intervallo massimo giornaliero in caso di orario frazionato non può superare 3 ore; l'orario giornaliero non può superare 10 ore; le prestazioni eccedenti l'orario settimanale programmato sono considerate lavoro straordinario.
Banca ore
- In caso di necessità di prestazioni eccedenti l'orario normale il dipendente è tenuto a fornire la prestazione entro il limite massimo di 100 ore/anno (comprensive di eventuali straordinari) e 12 ore/settimana, e potrà rifiutarsi solo per giustificate motivazioni.
- Le ore non danno luogo a pagamenti aggiuntivi (fatte salve le maggiorazioni per lavoro notturno e/o domenicale/festivo) e alimentano un contatore "banca ore".
- Utilizzo: 50% mediante riduzioni della prestazione su disposizione aziendale; 50% mediante permessi individuali richiesti dal dipendente con almeno 4 giorni di preavviso.
- Al 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione le eventuali ore non fruite sono liquidate con maggiorazione del 20%.
- A livello aziendale, tramite accordo sindacale, possono essere concordate diverse modalità di gestione.
Ferie e permessi
Ferie: 26 giorni. In caso di distribuzione disomogenea dell'orario, 173 ore per anno solare.
Permessi retribuiti
- Permessi: 12 ore annue.
- Studenti e diritto allo studio: 10 giorni spendibili nel giorno precedente alla prova d'esame (massimo 40 ore annue); 150 ore triennali per il diritto allo studio.
- Patologie oncologiche: 10 ore mensili su richiesta ai dipendenti affetti da patologie oncologiche certificate; al termine, l'azienda potrà concedere ulteriori 10 ore mensili di permesso non retribuito.
- Lutto familiare: 5 giorni.
Permessi non retribuiti
- Studenti: 120 ore non retribuite nell'anno solare.
Riduzione orario
- 40 ore annue di riduzione orario e 32 ore annue di permesso retribuito (dal 1° gennaio 2013).
- I lavoratori già assunti a tempo indeterminato e i lavoratori assunti a tempo determinato (sino alla scadenza del contratto in essere) al 31/12/2012 hanno diritto annualmente a ulteriori 32 ore di riduzione orario.
- I lavoratori assunti dal 1° gennaio 2013 maturano 16 ore di riduzione orario decorsi 3 anni dalla data di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, e ulteriori 16 ore decorsi 5 anni.
Festività e festività soppresse
Festività previste dalla legge e il Santo Patrono.
Malattia e infortunio
Malattia
- Conservazione del posto per 16 mesi (entro i 3 anni di anzianità) o 24 mesi (oltre i 3 anni).
- Si considera prosecuzione della malattia quella che intervenga non oltre 60 giorni dalla ripresa del servizio.
- Primi 6 mesi: 100%. Successivi 6 mesi: 50%.
- Patologie oncologiche: trattamento integrato a carico dell'azienda al 100% per i primi 365 giorni.
Infortunio
- Conservazione del posto fino a guarigione clinica.
- Primi 6 mesi: 100%. Successivi 6 mesi: 50%.
Congedi e aspettative
Congedi
- Maternità: per i primi 150 giorni di assenza, integrazione fino a raggiungere l'intera retribuzione globale giornaliera (inclusi ratei di tredicesima e quattordicesima). Buono sconto da spendersi presso le Farmacie Aziendali in caso di nascita/adozione di un figlio, valore determinato a livello aziendale.
- Paternità: segue disciplina legale.
- Parentale: segue disciplina legale.
- Matrimoniale: 15 giorni di calendario con decorrenza della retribuzione. I lavoratori stranieri (non cittadini italiani e/o di origine straniera), in coincidenza del congedo matrimoniale, possono cumulare su richiesta fino a 2 settimane di ferie, entro il limite massimo del monte ore ferie residuo.
- Violenza di genere: 90 giorni, in 3 anni, indennizzati al 100% dall'INPS (ex art. 24, D.Lgs. 80/2015); 3 mesi di congedo aggiuntivo rispetto a quanto previsto per legge, interamente a carico del datore di lavoro.
Aspettative
- Giustificati motivi: 1 anno.
Periodo di prova — contratti a tempo indeterminato
| Livello | Durata massima |
|---|---|
| 1° Q, 1° S, 1° C | 180 giorni di calendario |
| 1° | 90 giorni di calendario |
| 2° | 60 giorni di calendario |
| 3° e 4° | 45 giorni di calendario |
| 5° e 6° | 15 giorni di calendario |
Contratti a termine: durata della prova rispetto al contratto a tempo indeterminato (tabella sopra).
Preavviso per licenziamento o dimissioni
| Livello | Fino a 5 anni | Da 5 a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| 1°Q, 1°S, 1°C e 1° | 2 mesi | 2 mesi | 2 mesi |
| 2° | 1 mese | 45 giorni | 2 mesi |
| 3° e 4° | 20 giorni | 1 mese | 1 mese |
| 5° e 6° | 15 giorni | 20 giorni | 20 giorni |
Nota: i termini di preavviso decorrono dal 1° o dal 16° giorno del mese.
Part-time
Limiti
- Non inferiore a 12 ore settimanali.
- Nel caso di durata giornaliera della prestazione non superiore a 4 ore, lo svolgimento non è, di norma, frazionato.
Part-time post maternità (o paternità)
Diritto a ottenere la trasformazione temporanea del contratto da tempo pieno a tempo parziale, alle seguenti condizioni:
- Decorrenza: la trasformazione è subordinata al preliminare utilizzo di ferie maturate in anni precedenti.
- Durata: dalla data di concessione fino al compimento del 3° anno di vita del bambino.
- Prestazione: da 20 a 24 ore settimanali.
Welfare contrattuale
Previdenza integrativa — Fondo PREVIAMBIENTE
Contribuzione:
- A carico lavoratore: 1,00% della retribuzione utile per il computo del TFR; una tantum all'atto dell'iscrizione di 2,00 €.
- A carico impresa: 1,50% della retribuzione utile per il computo del TFR; una tantum all'atto dell'iscrizione di 8,00 €.
- TFR.
Assistenza sanitaria integrativa — Fondo EST
Sono iscritti al Fondo EST i lavoratori con contratto a tempo pieno e part-time, assunti a tempo indeterminato, e gli apprendisti.
Contribuzione a carico impresa: 10,00 € mensili.
Quadri
I Quadri hanno un'assistenza integrativa tramite convenzione stipulata da ASSOFARM con una società assicurativa sotto forma di Cassa Sanitaria.
Polizze assicurative
È garantita una copertura assicurativa che, in caso di danni alle persone per rapine o fatti dolosi, garantisce — in aggiunta al trattamento previsto per malattia o infortunio:
- 70 €/giorno in caso di ricovero ospedaliero;
- 150.000 € in caso di morte;
- 250.000 € in caso di invalidità permanente totale.
Al Quadro spetta un'assicurazione contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni.