il 15 settembre 2026 FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTuCS hanno sottoscritto con Assofarm l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL applicato ai dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso e laboratori farmaceutici, codice CNEL H124.
Il contratto, scaduto il 31 dicembre 2024, avrà validità fino al 31 dicembre 2029; le singole disposizioni decorreranno dalle date espressamente indicate nell’accordo.
L’intesa conclude una trattativa lunga e complessa, sostenuta dallo stato di agitazione, dalla procedura di raffreddamento e dalla partecipazione allo sciopero nazionale del 17 giugno.
La mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori e la tenuta unitaria delle Organizzazioni sindacali hanno consentito di conseguire avanzamenti economici e normativi rilevanti, finalizzati al recupero del potere d’acquisto, alla valorizzazione delle professionalità e al miglioramento delle condizioni di lavoro.
Di seguito le principali novità introdotte:
Trattamento economico e tutela del potere d’acquisto
L’aumento dei minimi tabellari è pari a 220 euro mensili a regime al 1° livello, da riparametrare sugli altri livelli.
L’incremento sarà corrisposto in quattro tranche: 120 euro dal 1° ottobre 2026, 40 euro dal 1° luglio 2027, 30 euro dal 1° luglio 2028 e 30 euro dal 1° luglio 2029. La concentrazione di oltre la metà dell’incremento sulla prima decorrenza consente un beneficio economico immediato.
La nuova scala parametrale destina inoltre maggiori risorse ai livelli più bassi: rispetto alla riparametrazione ordinaria sono riconosciuti 20 euro aggiuntivi al 4° livello e 30 euro aggiuntivi al 5° livello.
Il 6° livello viene soppresso, con un intervento che migliora la struttura classificatoria e riduce le fasce retributive più deboli.
È prevista un’una tantum complessiva di 500 euro al 1° livello, da riparametrare sugli altri livelli, erogata in due quote da 250 euro con decorrenza 1° gennaio 2027 e 1° luglio 2027.
Gli aumenti definiti superano l’IPCA-NEI previsionale riferito al periodo di vigenza. L’accordo introduce inoltre una verifica dell’inflazione effettiva 2027–2029 sulla base dei dati ISTAT: qualora il dato consuntivo risulti superiore a quello assunto per la definizione degli incrementi, lo scostamento positivo sarà recuperato con una tranche aggiuntiva nel luglio 2030.
Indennità e valorizzazione delle professionalità
Dal 1° ottobre 2026 a tutti i farmacisti dipendenti regolarmente iscritti all’Ordine sarà riconosciuta un’Indennità Professionale di 30 euro mensili, non riparametrata, che confluirà nella retribuzione individuale con effetti sugli istituti diretti e differiti.
Per un farmacista inquadrato al 1° livello l’incremento complessivo sarà pertanto di 150 euro mensili già dalla prima decorrenza e raggiungerà 250 euro mensili a regime.
Ai farmacisti abilitati che scelgono di svolgere attività vaccinali spetterà un’Indennità Vaccinatori di 20 euro mensili.
Formazione, costituzione e gestione dell’elenco aziendale saranno oggetto di confronto sindacale. Per un farmacista vaccinatore al 1° livello l’incremento complessivo potrà quindi raggiungere 270 euro mensili a regime.
L’Indennità Speciale sarà calcolata considerando l’esperienza maturata nell’intero settore e non soltanto l’anzianità presso la singola azienda.
Per direttrici e direttori resta confermata l’indennità quadri di 150 euro mensili, cui si aggiunge una nuova indennità di conduzione collegata alla complessità della farmacia: 30 euro mensili per fatturato superiore a un milione di euro e 60 euro mensili per fatturato superiore a due milioni di euro.
Orario di lavoro, permessi e part-time
Dal 1° gennaio 2027 viene superata la differenziazione dei permessi legata alla data di assunzione. A tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori saranno riconosciute complessivamente 104 ore annue tra riduzione dell’orario di lavoro e permessi, con un significativo risultato in termini di equità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Per i rapporti a tempo parziale viene fissato un orario minimo pari a 16 ore settimanali. Chi, alla data del 15 settembre 2026, ha un contratto con un numero inferiore di ore potrà richiederne l’adeguamento entro sei mesi; la modifica del contratto individuale decorrerà dal mese successivo alla richiesta.
Le maggiorazioni per il lavoro domenicale e festivo diurno sono elevate al 40% della retribuzione individuale oraria e al 60% oltre le prime 96 ore annue, riconoscendo in misura più adeguata il disagio connesso al lavoro nelle giornate normalmente destinate al riposo.
Maternità, genitorialità e pari tutele
Durante il congedo di maternità l’indennità INPS sarà integrata fino al 100% dell’intera retribuzione globale, compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima, per tutto il periodo previsto.
In caso di congedo parentale continuativo superiore a quattro mesi sarà riconosciuta un’integrazione aggiuntiva pari al 10% del trattamento INPS.
Per i genitori di minori con disabilità, la stessa integrazione spetterà anche in caso di utilizzo frazionato del congedo.
Il rinnovo estende alle unioni civili le medesime tutele previste per il matrimonio, sia per il congedo matrimoniale sia per il congedo per lutto, rafforzando il principio di uguaglianza e non discriminazione.
Salute, sicurezza e contrasto alle violenze
L’accordo rende obbligatoria, a carico delle aziende, la copertura assicurativa per colpa grave dei farmacisti, tutela particolarmente significativa in relazione all’ampliamento delle attività sanitarie.
Vengono inoltre rafforzate le misure di prevenzione e contrasto alle violenze e alle molestie nei luoghi di lavoro. Nelle aziende con almeno 15 dipendenti è prevista l’individuazione di un rappresentante aziendale, quale riferimento per la prevenzione, la segnalazione e il contrasto di tali fenomeni. È inoltre riconosciuto il sostegno psicologico in caso di atti violenti.
Farmacia dei Servizi e relazioni sindacali
Il rinnovo colloca la farmacia comunale nel percorso di trasformazione della sanità territoriale, riconoscendola come presidio pubblico sanitario e sociosanitario di prossimità.
L’innovazione dovrà essere accompagnata da formazione, organizzazione adeguata, sicurezza e riconoscimento professionale, senza alterare la funzione caratteristica della dispensazione del farmaco e della consulenza sul suo corretto utilizzo.
Sono istituiti un Osservatorio nazionale e Osservatori regionali quali sedi permanenti di confronto sull’evoluzione del settore, l’integrazione con il Servizio sanitario nazionale e i sistemi regionali, l’innovazione tecnologica e organizzativa, i fabbisogni occupazionali e formativi, la qualità del lavoro, la salute e sicurezza, le pari opportunità e la contrattazione di secondo livello.
È inoltre previsto un tavolo tecnico per affrontare preventivamente l’introduzione di nuovi servizi e le relative ricadute su formazione, organizzazione, carichi di lavoro e tutele.
Salvaguardia della contrattazione di secondo livello
La clausola di salvaguardia stabilisce che, in presenza di conflitti o sovrapposizioni con disposizioni della contrattazione di secondo livello, trovi applicazione la disciplina più favorevole per le lavoratrici e i lavoratori.
