CCNL Fiori, Verde e Piante Ornamentali
Contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende del commercio e dell'esportazione di fiori, verde e piante ornamentali aderenti ad Ancef.
Vigenza e parti firmatarie
Decorrenza: 1° gennaio 2023 — Scadenza: 31 dicembre 2026
Parte datoriale: Ancef
Parte sindacale: Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Istituti economici
Mensilità aggiuntive
- Tredicesima: una mensilità in coincidenza con la Vigilia di Natale.
- Quattordicesima: una mensilità da corrispondere il 1° luglio di ogni anno.
Scatti di anzianità
10 scatti triennali.
| Livello | Importo |
|---|---|
| Q | 34,70 € |
| 1S | 30,30 € |
| 1 | 29,50 € |
| 2 | 26,90 € |
| 3 | 25,00 € |
| 4 | 23,70 € |
| 5 | 23,10 € |
| 6 | 22,40 € |
Indennità
Quadro
70,00 €.
Di cassa
5% della paga base tabellare.
Vestiario
Se l'azienda non fornisce il vestiario, 30,00 € per anno/stagione.
Trasferta
| Durata | Nazionale | Estero |
|---|---|---|
| Da 6 a 12 ore | 20% | 30% |
| Da 13 a 24 ore | 40% | 50% |
| Oltre le 24 ore | 60% | 70% |
Maggiorazioni
| Tipologia | Incremento |
|---|---|
| Prestazione dalla 41ª alla 48ª ora | 30% |
| Lavoro festivo | 50% |
| Prestazione eccedente la 48ª ora | 55% |
| Straordinario festivo | 55% |
| Straordinario notturno (22:00 – 6:00) | 70% |
| Lavoro notturno festivo | 75% |
| Lavoro supplementare part-time | 35% |
Straordinario: massimo 250 ore annue.
Istituti normativi
Orario di lavoro
- Coefficiente orario: 170. Coefficiente giornaliero: 26.
- Orario settimanale: 40 ore (in alternativa 39 ore con assorbimento di 32 ore ex-festività e 16 ore permessi).
Flessibilità oraria
Superamento dell'orario entro le 45 h/sett. per massimo 240 ore annue. Indennità di disagio: 10% nei giorni feriali, 15% nei prefestivi.
Ferie e permessi
Ferie: 26 giorni (settimana dal lunedì al sabato).
Ferie solidali: cessione fino a 10 giorni l'anno ad altri lavoratori bisognosi.
Permessi retribuiti
- Sindacali: 40 ore annue (6-15 dip.); 75 ore Consigli direttivi OO.SS. (130 in più organi).
- Lutto familiare: 3 giorni (5 di cui 2 non retribuiti se fuori provincia).
- Studenti: 5 giorni (40 ore) per preparazione esami.
- Diritto allo studio: 150 ore pro capite in un triennio.
- Assistenza genitori non autosufficienti: 8 ore annue in aggiunta alla legge 104/92.
Riduzione orario
40 ore annue.
Festività
- Festività di legge, Santo Patrono, trattamento domenicale per il 4 novembre.
- Ex festività: 32 ore di permesso entro l'anno di maturazione.
Malattia e infortunio
Malattia
- Comporto: 180 giorni (prolungabile di 120 gg non retribuiti).
- Primi 3 gg: 100%. 4° - 20°: 75%. Dal 21°: 100%.
Infortunio
- Comporto: 180 giorni in un anno solare.
- Giorno dell'infortunio: 100%. 3 giorni successivi: 60%. Dal 4°: 100%.
Congedi e aspettative
Congedi
- Maternità: segue disciplina legale. Sino al compimento del 12° mese di età del figlio, su richiesta della lavoratrice dopo il godimento delle ferie residue maturate, sarà concesso un ulteriore periodo di aspettativa retribuita con un'indennità del 30% della retribuzione.
- Paternità: segue disciplina legale.
- Parentale: segue disciplina legale.
- Matrimoniale: 15 giorni di calendario retribuiti.
- Violenza di genere: 90 giorni, in 3 anni, indennizzati al 100% dall'INPS (ex art. 24, D.Lgs. 80/2015); da 3 a 6 mesi di diritto di astensione dal lavoro per motivi connessi ai percorsi di protezione.
- Per autista: all'autista al quale sia ritirata la patente per condurre autoveicoli spetta la conservazione del posto per 4 mesi senza retribuzione. Durante questo periodo il lavoratore potrà essere adibito ad altri lavori e percepirà la retribuzione del livello in cui presta servizio.
Aspettative
- Malattia e infortunio: 120 giorni al termine del periodo di conservazione del posto, elevato a 180 giorni per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, previa richiesta.
- Cariche elettive: per tutta la durata del mandato a chi sia eletto membro del Parlamento nazionale, di Assemblee regionali o chiamato ad altre funzioni pubbliche elettive.
- Assemblee lavoratori: 12 ore annue.
- Cariche sindacali: ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali a livello provinciale e nazionale.
- Tubercolosi: conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione; in caso di dimissioni per guarigione prima della scadenza dei 14 mesi, il diritto sussiste fino a 4 mesi successivi (6 mesi per aziende con oltre 15 dipendenti).
- Riabilitazione: 180 giorni al lavoratore in condizioni di tossicodipendenza, etilismo o affetto da virus HIV per concorrere ai programmi di riabilitazione.
- Assistenza familiare: fino a 180 giorni per assistere familiari a carico in condizioni di tossicodipendenza, etilismo o affetti da virus HIV.
Periodo di prova
| Livello | Durata |
|---|---|
| Q | 6 mesi di calendario |
| 1S | 4 mesi di calendario |
| 1 | 90 giorni di lavoro effettivo |
| 2 | 60 giorni di lavoro effettivo |
| 3 | 45 giorni di lavoro effettivo |
| 4, 5 e 6 | 30 giorni di lavoro effettivo |
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato non superiore a 6 mesi, il periodo di prova è dimezzato.
Preavviso per licenziamento o dimissioni
| Livello | Fino a 5 anni | Tra 5 e 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Q | 90 gg | 120 gg | 150 gg |
| 1S e 1 | 60 gg | 90 gg | 120 gg |
| 2, 3 e 4 | 30 gg | 45 gg | 60 gg |
| 5 e 6 | 20 gg | 30 gg | 45 gg |
Per giorni si intendono i giorni di calendario.
Lavoro stagionale
Maggiorazioni
| Istituto | Maggiorazione |
|---|---|
| Ferie 26 gg lavorativi | 8,33% |
| 13ª mensilità | 8,33% |
| 14ª mensilità | 8,33% |
| Festività nazionali, internazionali ed ex festività | 5,45% |
| Totale | 30,44% |
Premio di stagionalità
Da corrispondere alla cessazione del rapporto e calcolato in base al numero di mesi effettivamente lavorati.
| Livello | Importo |
|---|---|
| Q | 30,66 € |
| 1S | 27,26 € |
| 1 | 23,44 € |
| 2 | 19,76 € |
| 3 | 18,00 € |
| 4 | 16,08 € |
| 5 | 15,00 € |
| 6 | 13,63 € |
Part-time
Turni
- 16 ore — orario ridotto rispetto al normale orario settimanale.
- 64 ore — orario ridotto rispetto al normale orario mensile.
- 532 ore — orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
Trasformazione temporanea in full-time
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.
Malattia e infortunio non sul lavoro
- Orizzontale: 180 giorni, anche in caso di diverse malattie, nei 12 mesi precedenti.
- Verticale e misto: non superiore, nell'arco dell'anno solare, alla metà delle giornate lavorative concordate, indipendentemente dalla durata giornaliera dell'orario di lavoro.
Lavoro supplementare
- Consentito in tutti i tipi di part-time, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno settimanale.
- Tali prestazioni non potranno superare l'80% dell'orario stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale.
Lavoro straordinario
Consentito lo svolgimento di prestazioni straordinarie (eccedenti il normale orario settimanale del CCNL) con maggiorazione del 30%.
Clausole flessibili
L'azienda ha facoltà di variare la collocazione temporale della prestazione di singoli dipendenti a tempo parziale, dandone preavviso ai lavoratori interessati 5 giorni prima. Le ore prestate in applicazione di tali clausole sono compensate con una maggiorazione del 15%. In presenza di emergenze tecniche e/o produttive, il preavviso può essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi e la maggiorazione è elevata al 20%.
Clausole elastiche
Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, l'azienda può variare in aumento la durata della prestazione dei singoli dipendenti dandone preavviso 5 giorni prima. Le ore prestate sono compensate con maggiorazione del 15%. In presenza di emergenze tecniche e/o produttive il preavviso può essere ridotto a 2 giorni lavorativi e la maggiorazione è elevata al 20%.
Welfare contrattuale
Previdenza integrativa — Fondo Fon.Te.
- A carico lavoratore: 0,55% della retribuzione utile per il computo del TFR.
- A carico impresa: 1,4% della retribuzione utile per il computo del TFR.
- TFR.
Assistenza sanitaria integrativa
Fondo EST (generalità dei lavoratori)
- A carico lavoratore: 2,00 € mensili.
- A carico impresa: 10,00 € mensili.
L'azienda che omette il versamento è tenuta a erogare al lavoratore un EDR non assorbibile pari a 16,00 € lordi per 14 mensilità.
QuAS (Quadri)
Dal 1° gennaio 2024 si riconosce l'assistenza integrativa ai Quadri, attraverso l'adesione al Fondo QuAS.