Tabelle retributiveCCNL Vigilanza Privata

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Informazioni generali

Validità: dal 01.06.2023 al 31.12.2026

Parti stipulanti: A.N.I.V.P., ASSIV, UNIV, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI SERVIZI, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL.

Sfera di applicazione: Servizi di Sicurezza per i quali non è richiesto il possesso del decreto di Guardia Particolare Giurata.

Come integrato dall'accordo di armonizzazione 28.02.2014 (Adesione di A.N.I.V.P., ASSVIGILANZA e UNIV al Ccnl 08.01.2013), dall'accordo 15.05.2014, dall'accordo 01.07.2021, dall'ipotesi di accordo 30.05.2023 (Ratificata il 04.07.2023) e dall'accordo integrativo 15.06.2023. Ipotesi 16.02.2024 ratificata da Assiv il 19.03.24, da Anivp il 15.03.24, da Univ il 21.03.24, da Ani Sicurezza e Legacoop il 26.03.24, da Confcooperative, Filcams, Fisascat, Uiltucs il 04.04.24, da Agci Sicurezza il 05.04.24.

Elementi retributivi

Minimi, scatti ed E.D.R.

Vedi tabelle retributive complete alla pagina Tabelle retributive.

  • Minimi: Retribuzione nazionale conglobata mensile.
  • Scatti: 6 triennali (livello E: nessuno scatto).
  • E.D.R.: € 30,00 erogato per tutte le mensilità contrattuali, fa parte della retribuzione di fatto. Le imprese in regola con il versamento delle quote al Fondo di assistenza sanitaria integrativa non erogano l'elemento distinto della retribuzione.
  • Livello E: Gli operatori addetti ai servizi di sicurezza saranno inquadrati al livello E per i primi 9 mesi di anzianità aziendale.
  • Divisore orario: 173 — Divisore giornaliero: 22 o 26
  • Mensilità: Dal 01.01.2024: 14 — Fino al 31.12.2023: 13

Altri elementi economici

Elemento aggiuntivo della retribuzione (aziende non aderenti agli enti bilaterali)

L'azienda che ometta il versamento delle quote per il finanziamento dell'ente bilaterale, è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,30 per cento di paga base e contingenza, per ogni mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto, e la stessa rimane comunque obbligata, verso i lavoratori aventi diritto, all'erogazione delle prestazioni assicurate dall'Ente bilaterale.

Indennità / risarcimento danni riposo giornaliero

Il lavoratore ha diritto a 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore. Al lavoratore potranno essere assegnati per un numero di volte non superiore a 12 nel corso dell'anno solare, riposi giornalieri di durata non inferiore a 9 ore consecutive ogni 24 ore, non più di tre volte al mese pro capite.

In tal caso le ore mancanti al raggiungimento del limite di ore 11 di riposo non godute nell'arco delle 24 ore dovranno essere obbligatoriamente recuperate entro i trenta giorni successivi.

Qualora il recupero di dette ore avvenga dopo i trenta giorni successivi, dovrà essere corrisposta un'indennità pari al 15% della quota oraria della normale retribuzione.

Indennità di trasferta

Rimborso delle spese di viaggio per il maggior percorso rispetto al tragitto ordinario nella misura di 0,30 euro/km. Rimborso alloggio se la missione comporta anche il pernottamento.

Articolazione della prestazione

Orario di lavoro

40 ore settimanali.

Banca ore

Le parti demandano a livello territoriale l'eventuale istituzione di una banca ore.

Lavoro festivo

Lavoro eseguito nei giorni festivi. Maggiorazione:

  • Diurno: 40%
  • Notturno: 50%

Lavoro domenicale

Tipo maggiorazioneFino al 31.12.2023Dal 01.01.2024Dal 01.07.2024Dal 01.01.2025
Lavoro Domenicale Diurno40%25%20%15%
Lavoro Domenicale Notturno50%30%25%20%

Lavoro nel giorno di riposo settimanale

  • recupero del giorno di riposo
  • compenso pari al:
    • 10% della retribuzione gg. se il recupero avvenga entro il settimo giorno.
    • 15% della retribuzione gg. se il recupero avvenga oltre il settimo giorno.

Indennità sesto giorno

Maggiorazione 10%.

Lavoro straordinario

Lavoro eseguito oltre l'orario contrattuale di lavoro. Maggiorazione:

  • Feriale diurno fino 48ma ora: 25%
  • Feriale diurno dalla 49ma ora: 30%
  • Feriale notturno: 35%
  • Festivo e domenicale diurno: 50%
  • Festivo e domenicale notturno: 60%

Festività

Si applicano le disposizioni delle Leggi 27 maggio 1949 n. 260 e 31 marzo 1954 n. 90 e successive modificazioni.

Ferie

  • 22 giorni lavorativi per orari di lavoro su 5 giorni settimanali
  • 26 giorni lavorativi per orari di lavoro su 6 giorni settimanali

Permessi ex festività

Festività soppresse: 5 gg annui.

Assenze

Congedo matrimoniale

15 giorni di calendario.

Permessi per lutto e malattia parenti (L. 53/2000)

3 giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o del componente dell'unione civile o del convivente purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica o di un parente entro il secondo grado anche non convivente.

Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa comportanti una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.

Malattia

Periodo di comporto:

  • fino a 240 giorni per più episodi nell'arco di un anno solare;
  • fino a 300 giorni, anche non continuativi, nell'arco dell'anno solare, nel caso di unico episodio morboso.

Trattamento economico:

  • 100% della retribuzione gg. per i primi tre giorni (periodo di carenza);
  • Integrazione al 100% dal 4º al 180º compreso.

Infortunio

Periodo di comporto: fino a guarigione clinica.

Trattamento economico:

  • 100% della normale retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio;
  • 100% della normale retribuzione per i primi tre giorni successivi alla data dell'infortunio (periodo di carenza);
  • una integrazione al 100% per i giorni dal 4º in poi.

Maternità

Si applica la normativa legale prevista dalla legge 151/2001 e s.m.i. Il CCNL in vigore prevede quanto segue:

Durata

  • Astensione obbligatoria madre: nei due mesi precedenti la data del parto e nei tre mesi successivi al parto; in alternativa, da un mese prima della data presunta del parto e nei quattro mesi successivi alla nascita oppure esclusivamente nei cinque mesi successivi alla nascita, a condizione in entrambi i casi che il medico specialista del servizio sanitario o con esso convenzionato e il medico competente, nel caso di attività sottoposta a sorveglianza sanitaria, attestino che tale opzione non pregiudica la salute della gestante e del nascituro.
  • Astensione obbligatoria padre: Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
  • Congedo parentale: per "congedo parentale" si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore, nei primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a dieci mesi. I mesi salgono a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi. Tale periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.

Integrazione c/datore: integrazione al 100% durante l'astensione obbligatoria. Per le festività cadenti nel periodo di congedo di maternità e congedo parentale, il genitore ha diritto a un'indennità integrativa di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il cento per cento della quota giornaliera della retribuzione di fatto.

Gestione del rapporto

Periodo di prova

Livelligg. lavoro effettivo
A, B60
C, D, E30

Part time

Per i rapporti a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili le norme previste per tali istituti dalla normativa di legge vigente.

Lavoro supplementare:

  • Diurno: 38% forfettizzato
  • Notturno: 38% forfettizzato

Tempo determinato

Si applica la normativa legale prevista dal D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.

Risoluzione del rapporto

Preavviso

  • 15 gg di calendario per il personale inquadrato ai livelli C, D, E;
  • 30 gg di calendario per il personale inquadrato al livello B;
  • 40 gg di calendario per il personale inquadrato al livello A.

TFR

Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla L. 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere a base di calcolo è la seguente:

  • stipendio o salario unico nazionale
  • scatti di anzianità
  • tredicesima
  • eventuali superminimi ed assegni "ad personam".