CCNL Vigilanza Privata
Contratto collettivo nazionale di lavoro 08.01.2013 — Ipotesi di accordo 16.02.2024 e accordo 02.12.2024.
Servizi CNEL HV17
Informazioni generali
Validità: dal 01.06.2023 al 31.12.2026
Parti stipulanti: A.N.I.V.P., ANIsicurezza, ASSIV, UNIV, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI SERVIZI, CONFCOOPERATIVE E SERVIZI e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL.
Sfera di applicazione: Imprese, Consorzi e Cooperative in qualunque forma costituiti, che svolgono attività di Vigilanza Privata.
Come integrato dall'accordo di armonizzazione 28.02.2014 (Adesione di A.N.I.V.P., ASSVIGILANZA e UNIV al Ccnl 08.01.2013), dall'accordo 15.05.2014, dall'accordo 01.07.2021, dall'ipotesi di accordo 30.05.2023 (Ratificata il 04.07.2023) e dall'accordo integrativo 15.06.2023. Ipotesi 16.02.2024 ratificata da Assiv il 19.03.24, da Anivp il 15.03.24, da Univ il 21.03.24, da Ani Sicurezza e Legacoop il 26.03.24, da Confcooperative, Filcams, Fisascat, Uiltucs il 04.04.24, da Agci Sicurezza il 05.04.24.
Elementi retributivi
Minimi, scatti ed E.D.R.
Vedi tabelle retributive complete alla pagina Tabelle retributive.
- Minimi: Retribuzione nazionale conglobata mensile, comprensiva di contingenza, EDR confederale, elemento autonomo speciale previsto dall'Accordo Nazionale del 21.2.1995 € 6,197, Qu.I.T. conglobata dall'1.5.2001 e elemento di copertura economica.
- Scatti: 6 triennali.
- E.D.R.: € 30,00 erogato per tutte le mensilità contrattuali, fa parte della retribuzione di fatto. Le imprese in regola con il versamento delle quote al Fondo di assistenza sanitaria integrativa non erogano l'elemento distinto della retribuzione.
- Divisore orario: 173 — Divisore giornaliero: 26 — Mensilità: 14
Altri elementi economici
Una Tantum
Ipotesi di accordo 30.05.2023 e Accordo integrativo 15.06.2023: per GPG 400 euro in 3 tranches al 4 livello GpG da riparametrarsi per gli altri livelli di inquadramento e da definire con modalità di erogazione con separato accordo (accordo 02.12.2024) anche attraverso welfare.
Ipotesi di accordo 16.02.2024 — Una tantum: Le parti si impegnano a rivedersi entro il 30/4/24 al fine di definire le modalità di corresponsione della una tantum.
Accordo 02.12.2024: Le Parti intendono disciplinare le modalità di erogazione dell'Una tantum di cui all'Accordo del 30 maggio 2023 e 16.2.2024 nei termini che seguono. I lavoratori aventi diritto all'erogazione delle tranche di una tantum sono quelli inquadrati sia nel ruolo tecnico operativo (G.p.G.) sia nel ruolo amministrativo di cui all'art 31 del CCNL in forza nel settore alla data del 30 maggio 2023, con le seguenti modalità.
La prima e seconda tranche di euro 135 (per i lavoratori inquadrati al 4 livello da riparametrarsi per gli altri livelli d'inquadramento e per i lavoratori part time) previste in pagamento per i mesi di settembre 2023 e settembre 2024 sono da riconoscere per intero al personale inquadrato sia nel ruolo tecnico operativo (G.p.G.) che nel ruolo amministrativo di cui all'art. 31 del CCNL. In caso di difformi applicazioni da parte delle imprese rispetto a quanto sopra definito, le tranches suddette saranno versate agli aventi diritto che non l'avessero ancora percepita con la mensilità di novembre 2024.
Con la retribuzione del mese di settembre 2025 al personale di cui al comma 2. verrà riconosciuta la terza tranche pari a € 130,00 (per i lavoratori inquadrati al 4 livello da riparametrarsi per gli altri livelli e per i lavoratori part time), a condizione che sia ancora in forza al momento dell'erogazione della tranche.
Ai lavoratori interessati da procedure di cambio appalto nel periodo ricompreso tra il 1 ottobre 2024 ed il 30 settembre 2025, il pagamento della terza tranche di una tantum sarà corrisposto dall'impresa uscente, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, pro quota per ogni mese di effettiva permanenza in servizio alle proprie dipendenze e l'eventuale importo residuo verrà liquidato dall'impresa subentrante nei tempi ed alle condizioni previste dal comma 4.
Gli importi per la una tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Elemento aggiuntivo della retribuzione (aziende non aderenti agli enti bilaterali)
L'azienda che ometta il versamento delle quote per il finanziamento dell'ente bilaterale, è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,30 per cento di paga base e contingenza, per ogni mensilità (comprese le mensilità supplementari), e che rientra nella retribuzione di fatto, e la stessa rimane comunque obbligata, verso i lavoratori aventi diritto, all'erogazione delle prestazioni assicurate dall'Ente bilaterale.
Ad personam
Dal 1 febbraio 2013 è stato abolito il livello Super. Al fine di garantire al personale riclassificato le medesime condizioni economiche, acquisite in forza del precedente CCNL, è stata predisposta una norma transitoria, in forza della quale, i "vecchi inquadramenti" restano fermi, se di miglior favore, ai soli fini economici. Pertanto si dovrà procedere a creare un trattamento ad personam non assorbibile.
Indennità capi macchina
Ai lavoratori inquadrati nel 6°, 5° e 4° livello che svolgono compiti di responsabile del servizio e/o caposcorta (già capo macchina) nell'attività di trasporto e scorta valori: € 0,50 orari.
Indennità di funzione operativa
Ai lavoratori inquadrati nel 6°, 5° e 4° livello che svolgono compiti di:
- addetto al coordinamento e controllo di unità operative che impieghino fino a 30 guardie giurate anche presso i siti aeroportuali: € 3,00
- operatore di centrale di tipologia B e C allegato E - DM 269/2010: € 4,50.
Indennità di presenza
Personale del ruolo amministrativo: € 0,63 per ogni giornata di effettiva presenza (computabile soltanto ai fini del calcolo della 13ma).
Indennità di rischio
Personale del ruolo tecnico-operativo
€ 3,12 per ogni giornata di presenza in servizio per:
- i servizi di zona stradale diurna;
- i servizi di trasporto e scorta-valori diurno;
- i servizi di piantonamento bancario antirapina.
€ 0,65 per ogni giornata di presenza in servizio per:
- servizi di piantonamento fisso diurno, sala conta e centrale operativa.
L'indennità non è cumulabile con l'indennità per lavoro notturno ed è computabile soltanto ai fini della 13ma.
Indennità / risarcimento danni riposo giornaliero
Il lavoratore ha diritto a 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore. Il risarcimento è dovuto qualora il recupero delle ore mancanti al raggiungimento delle 11 ore di riposo non godute nell'arco delle 24 ore non avvenga entro i trenta giorni successivi.
- da 13 a 20 volte: Indennità 45%
- da 21 a 30 volte: Indennità 48%
Al dipendente che svolge attività di sicurezza complementare-sussidiaria a quelle svolte dalla forza pubblica, possono essere assegnati un numero di riposi giornalieri di durata non inferiore a 9 ore consecutive ogni 24 ore per un numero di volte compreso tra le 31 e le 48 in ragione di anno solare. In tali casi, l'incremento dell'indennità dovuta qualora il recupero delle ore mancanti al raggiungimento delle 11 ore di riposo non godute nell'arco delle 24 ore non avvenga entro i trenta giorni successivi, sarà pari al 50%.
Indennità servizio controllo radiogeno
Lavoratori inquadrati nel 6°, 5° e 4° livello che svolgono compiti di addetto a servizi di controllo radiogeno presso i siti aeroportuali: € 2,00 gg.
Indennità di cassa
Fissata nei contratti integrativi locali.
Indennità di trasferta
- rimborso delle spese vive di alloggio regolarmente documentate, quando la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
- indennità di trasferta pari al 30% della normale retribuzione giornaliera se la missione dura oltre l'orario contrattuale giornaliero di lavoro e sino alle 24 ore. Se la missione dura più di 24 ore l'indennità di trasferta di cui sopra verrà calcolata moltiplicando il 30 per cento della normale retribuzione per il numero dei giorni di missione.
Articolazione della prestazione
Orario di lavoro
Personale amministrativo: 40 ore settimanali.
Personale tecnico operativo: 40 ore settimanali oppure:
- Sistema 5+1: l'orario giornaliero è di 7 ore; la settimana lavorativa si attua mediante la concessione di 1 giorno di riposo ogni 5 giorni di lavoro nonché 7 giorni di permesso di conguaglio per ogni anno di servizio prestato.
- Sistema 6+1+1: l'orario giornaliero è di 7 ore e 15 minuti; la settimana lavorativa si attua mediante la concessione di 2 giorni di riposo ogni 6 giorni di lavoro, con assorbimento dei permessi per riduzione annua dell'orario di lavoro e per ex festività.
Banca ore
Le ore di straordinario e le relative maggiorazioni possono essere accantonate nella "Banca ore". Il recupero può essere effettuato entro e non oltre il periodo di riferimento (1º gennaio-31 dicembre) con esclusione dei periodi dal 10 dicembre al 10 gennaio e dal 15 luglio al 15 settembre.
Oltre al recupero il lavoratore avrà diritto ad una maggiorazione del 5% delle quote orarie della normale retribuzione.
Lavoro notturno
Indennità:
- € 5,61 per ogni giornata di presenza in servizio notturno di zona stradale e di trasporto e scorta valori;
- € 4,18 per ogni giornata di presenza in servizio notturno di piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa.
Lavoro festivo
Lavoro eseguito nei giorni festivi. Maggiorazione: 35%.
Lavoro domenicale
Indennità € 0,71 per ogni ora lavorata dalle ore 0 alle ore 24 della domenica.
Lavoro nel giorno di riposo settimanale
- recupero del giorno di riposo
- compenso pari al:
- 30% della retribuzione gg. se il recupero avvenga entro il settimo giorno.
- 40% della retribuzione gg. se il recupero avvenga oltre il settimo giorno.
Lavoro straordinario
Lavoro eseguito oltre l'orario contrattuale di lavoro. Maggiorazione:
- Feriale: 30%
- Nel gg. di riposo settimanale: 35%
- Festivo: 40%
Festività
Sono festivi i giorni considerati tali a norma di legge ed il Santo Patrono. 4 NOVEMBRE: è attribuita una giornata annuale di permesso retribuito (per il personale cui si applica il sistema 6+1+1, i permessi sono assorbiti dallo schema di orario di lavoro).
Ferie
- 25 giorni lavorativi quando si applica il sistema 5+1 (cinque giorni di lavoro e un giorno di riposo);
- 23 giorni lavorativi quando si applica il sistema 6+1+1 (sei giorni di lavoro, un giorno di riposo settimanale ed un giorno di permesso);
- 22 giorni lavorativi quando si applica il sistema 5+2 (personale del ruolo amministrativo con orario di 8 ore giornaliere per 5 giorni).
Permessi ed ex festività
Festività soppresse: 6 gg annui (per il personale cui si applica il sistema 6+1+1, i permessi per ex festività sono assorbiti dallo schema di orario di lavoro).
ROL:
- Personale amministrativo: 3 gg. annui
- Personale tecnico operativo:
- con orari di 40 ore: 6 gg. annui
- sistema 5+1: 7 gg. annui (v. "orario di lavoro")
- sistema 6+1+1: i permessi sono assorbiti dallo schema di orario di lavoro (v. "orario di lavoro")
Assenze
Congedo matrimoniale
15 giorni di calendario.
Permessi per lutto e malattia parenti (L. 53/2000)
3 giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o del componente dell'unione civile o del convivente purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica o di un parente entro il secondo grado anche non convivente.
Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa comportanti una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
Malattia
Periodo di comporto:
- fino a 240 giorni per più episodi nell'arco di un anno solare;
- fino a 300 giorni, anche non continuativi, nell'arco dell'anno solare, nel caso di unico episodio morboso.
Trattamento economico:
- 100% della retribuzione gg. per i primi tre giorni (periodo di carenza);
- Integrazione al 100% dal 4º al 180º compreso.
Infortunio
Periodo di comporto: fino a guarigione clinica.
Trattamento economico:
- 100% della normale retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio;
- 100% della normale retribuzione per i primi tre giorni successivi alla data dell'infortunio (periodo di carenza);
- una integrazione al 100% per i giorni dal 4º in poi.
Maternità
Si applica la normativa legale prevista dalla legge 151/2001 e s.m.i. Il CCNL in vigore prevede quanto segue:
Durata
- Astensione obbligatoria madre: nei due mesi precedenti la data del parto e nei tre mesi successivi al parto; in alternativa, da un mese prima della data presunta del parto e nei quattro mesi successivi alla nascita oppure esclusivamente nei cinque mesi successivi alla nascita, a condizione in entrambi i casi che il medico specialista del servizio sanitario o con esso convenzionato e il medico competente, nel caso di attività sottoposta a sorveglianza sanitaria, attestino che tale opzione non pregiudica la salute della gestante e del nascituro.
- Astensione obbligatoria padre: Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
- Congedo parentale: per "congedo parentale" si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore, nei primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a dieci mesi. I mesi salgono a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi. Tale periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.
Integrazione c/datore: integrazione al 100% durante l'astensione obbligatoria. Per le festività cadenti nel periodo di congedo di maternità e congedo parentale, il genitore ha diritto a un'indennità integrativa di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il cento per cento della quota giornaliera della retribuzione di fatto.
Gestione del rapporto
Periodo di prova
| Livelli | gg. lavoro effettivo |
|---|---|
| Q, 1 | 150 |
| 2, 3, 4, 5, 6 | 60 |
Part time
Trattamento economico e normativo: rapportato alla prestazione lavorativa ridotta.
Lavoro supplementare: max il 120 ore annue; maggiorazione: 38%. Per le ore di lavoro supplementare svolte oltre il limite delle 120 ore annue viene corrisposta, in aggiunta alla maggiorazione di cui sopra, una ulteriore maggiorazione pari al 50% della retribuzione.
Clausole elastiche e flessibili: Le ore di lavoro prestate in attuazione delle clausole sono retribuite con una maggiorazione del 20%.
Part time post-maternità – limiti numerici: 5% della forza occupata nell'unità produttiva.
Apprendistato professionalizzante
Al rapporto di apprendistato si applica la disciplina del Testo Unico 167/2011.
Tempo determinato
Si applica la normativa legale prevista dal D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i. Il CCNL in vigore prevede quanto segue: la specifica disciplina relativa al rapporto di lavoro a tempo determinato, ricompresa negli articoli da 52 a 54, e relativo riordino, costituisce oggetto di specifica articolazione nell'allegato titolato "Riordino della disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato".
Risoluzione del rapporto
Preavviso
Fino a cinque anni di servizio compiuti:
- mesi 2 per il Quadro e il primo livello;
- mesi 1 per il secondo livello;
- giorni 15 per gli altri livelli.
Oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:
- mesi 3 per il Quadro e il primo livello;
- mesi 1 per il secondo livello;
- giorni 15 per gli altri livelli.
Oltre i dieci anni di servizio:
- mesi 4 per il Quadro e il primo livello;
- mesi 2 per il 2° livello;
- mesi 1 per gli altri livelli.
TFR
Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla L. 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere a base di calcolo è la seguente:
- Stipendi o salario unico nazionale
- Indennità di contingenza
- Eventuali terzi elementi
- Eventuali scatti di anzianità
- Tredicesima e quattordicesima
- Eventuali superminimi ed assegni "ad personam"
- Quota integrativa territoriale (QU.I.T.)