CCNL Socio-Assistenziale Agidae
CCNL per Istituti socio-sanitari, assistenziali, educativi (Agidae). Periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025.
Servizi CNEL T111
Vigenza e parti firmatarie
| Voce | Contenuto |
|---|---|
| Contratto | CCNL per Istituti socio-sanitari, assistenziali, educativi (Agidae) |
| Decorrenza | 1° gennaio 2023 |
| Scadenza | 31 dicembre 2025 |
| Firmatari datoriali | Agidae |
| Firmatari sindacali | FP-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs |
| Codice CNEL | T111 |
Istituti economici
Mensilità aggiuntive, di cassa e trasferta
| Voce | Contenuto |
|---|---|
| Tredicesima | Una mensilità da corrispondere entro il 20 dicembre |
| Di cassa | 25,00 € lorde mensili |
| Trasferta |
|
Indennità
| Voce | Contenuto |
|---|---|
| Figure educative | 45,00 € a notte, per assistenza notturna non più di 3 notti a settimana |
| Reperibilità | Indennità oraria di 1,50 € per reperibilità non superiore a 12 ore consecutive nell’arco delle 24 ore. Non può essere richiesta più di 8 volte al mese; in caso di servizio prestato va garantita una pausa di 11 ore prima della ripresa del servizio. |
| Disponibilità | 15,00 € al dipendente che accetta di rientrare in servizio, fuori dall’orario di lavoro, per sostituire lavoratori assenti; spettano inoltre permessi retribuiti pari al numero delle ore lavorate e compensate. |
Maggiorazioni
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro supplementare part-time | 15% |
| Clausole elastiche part-time | 20% |
| Lavoro notturno ordinario, dalle 22.00 alle 6.00 | 20% |
| Lavoro festivo ordinario | 20% |
| Ore notturne lavorate in giornata festiva | 40% |
| Straordinario diurno | 35% |
| Straordinario notturno | 40% |
| Straordinario festivo diurno | 50% |
| Straordinario festivo notturno | 60% |
Straordinario: di norma massimo 120 ore annue per dipendente.
Premio annuale di merito
Il premio annuale di merito è riconosciuto in base ai criteri di valutazione previsti dal CCNL, con importi da 150,00 € a 220,00 €. Ai fini del punteggio, sono computate come presenza anche l’attività sindacale e il periodo obbligatorio di congedo di maternità. Dopo tre anni consecutivi di conseguimento del premio, viene consolidato il 100% della media triennale, erogato in 13 quote mensili come Progressione Orizzontale di Carriera.
Istituti normativi
Orario di lavoro
| Voce | Contenuto |
|---|---|
| Coefficiente orario | 165 |
| Coefficiente giornaliero | 26 |
| Orario normale di lavoro settimanale | 38 ore settimanali |
Ferie e permessi
| Voce | Contenuto |
|---|---|
| Ferie | 33 giorni, calcolati su settimana lavorativa di 6 giorni |
| Rappresentante sindacale | 20 ore quadrimestrali di permesso retribuito, cumulabili |
| Elezioni/Referendum | 3 giorni |
| Assemblee | 10 ore annue |
| Seri motivi familiari | 5 giorni |
| Studenti | 150 ore annue |
| Cariche sindacali | 10 giorni annui di permessi retribuiti, cumulabili, per i dirigenti delle OO.SS. firmatarie |
| Corsi qualificazione, riqualificazione, aggiornamento | Fino a 80 ore annue di permessi retribuiti, nel limite del 15% dell’organico. Per la formazione ECM, il 50% delle ore necessarie al conseguimento dei crediti formativi annui è a carico del datore di lavoro. |
| RLS | 10 ore negli istituti fino a 15 dipendenti; 18 ore negli istituti fino a 60 dipendenti; 24 ore negli istituti con oltre 60 dipendenti |
| Permessi non retribuiti | Motivi eccezionali: 10 giorni annuali massimo |
| Riduzione orario | ROL: 24 ore annue per il personale in servizio al 22/11/2010; 10 ore annue, al compimento del primo anno di servizio, per i lavoratori assunti successivamente. Ore riproporzionate in base all’orario individuale e monetizzate entro il 30 giugno dell’anno successivo se non godute. |
Festività e festività soppresse
- Festività previste dalla legge e il Santo Patrono.
- Nel caso una delle festività di legge cada nel giorno di riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione verrà corrisposto un ulteriore importo pari a 1/26 della retribuzione stessa.
Assenza per malattia e infortunio
| Istituto | Disciplina |
|---|---|
| Malattia — conservazione del posto |
|
| Malattia — integrazione | Fino al 180° giorno: 100% |
| Infortunio | In caso di infortunio sul lavoro, conservazione del posto e dell’anzianità fino alla guarigione clinica documentata dalla certificazione dell’Istituto assicuratore. La conservazione per il periodo di percezione dell’indennità per inabilità temporanea riguarda invece la malattia professionale. |
| Infortunio — integrazione | Dal 1° al 180° giorno: 100% |
Congedi e aspettative
| Voce | Contenuto |
|---|---|
| Maternità | 5 mesi di congedo obbligatorio con indennità pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera |
| Paternità | 10 giorni obbligatori entro 5 mesi dalla nascita, anche non continuativi, con indennità pari al 100% della retribuzione. È previsto un ulteriore giorno facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione. |
| Parentale | 10 mesi, estendibili a 11, nei primi 12 anni di vita del figlio (art. 32, D.Lgs. 151/2001) |
| Matrimoniale | 15 giorni consecutivi di calendario con decorrenza della retribuzione |
| Violenza di genere | Congedo per un periodo massimo di 6 mesi per motivi connessi al percorso di protezione, con ulteriore periodo di 2 mesi di congedo non retribuito. Il periodo ordinario è indennizzato secondo le modalità previste per i trattamenti economici di maternità ed è computato ai fini di anzianità, ferie, tredicesima e TFR. |
| Gravi motivi relativi alla situazione personale o famigliare | Fino a 2 anni |
| Cure | Massimo 30 giorni, fruibile anche in maniera frazionata, ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% |
| Autisti | 9 mesi senza percepire retribuzione alcuna |
| Gravi necessità personali | Anzianità di servizio non inferiore ad un anno; massimo di 6 mesi nell’arco della vigenza contrattuale e nella misura massima del 3% del totale degli addetti a tempo pieno dell’istituto |
| Malattia | 6 mesi massimo al termine del periodo di conservazione del posto |
Periodo di prova
| Categoria | Durata massima |
|---|---|
| A | 1 mese |
| B | 2 mesi |
| C/D | 3 mesi |
| E/F | 4 mesi |
| Tempo determinato | 1 mese |
Preavviso per licenziamento o dimissioni
| Categoria | Durata |
|---|---|
| A | 30 giorni |
| B | 30 giorni |
| C/D | 60 giorni |
| E/F | 90 giorni |
Contratto a termine
| Voce | Contenuto |
|---|---|
| Durata | Acausale fino a 12 mesi; oltre 12 e fino a 24 mesi servono causali. Il limite complessivo può arrivare a 36 mesi ex art. 19, c. 2, D.Lgs. 81/2015, computando anche missioni in somministrazione a termine per mansioni equivalenti tra gli stessi soggetti. |
| Causali oltre 12 mesi | Ammesse per esigenze temporanee/oggettive estranee all’ordinario, sostituzioni, incrementi temporanei non programmabili, copertura ferie, sostituzione di assenti con conservazione del posto, nuovi servizi/attività e temporanea inidoneità accertata. |
| Forma scritta | Necessaria salvo rapporti fino a 12 giorni; copia entro 5 giorni lavorativi. L’atto deve indicare le esigenze nei rinnovi e, nelle proroghe, le causali se si superano complessivamente i 12 mesi. |
| Divieti | Vietato per sostituire scioperanti, in assenza di valutazione rischi, in unità con licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti per stesse mansioni salvo eccezioni, o con CIG/sospensione per lavoratori adibiti alle stesse mansioni. |
| Proroghe e rinnovi | Proroga libera entro 12 mesi; oltre, solo con condizioni di legge/CCNL. Riassunzione entro 7 giorni da contratti fino a 6 mesi o entro 10 giorni da contratti superiori comporta trasformazione, salvo stagionali e ipotesi collettive. |
| Stabilizzazione oltre 24 mesi | Superare i 24 mesi è possibile solo se il datore ha stabilizzato almeno il 25% dei contratti a termine scaduti nell’anno precedente; esclusi dimissioni, giusta causa, rifiuto della stabilizzazione e stagionali. Vincolo non applicabile se è scaduto un solo contratto. |
| Prosecuzione di fatto | Oltre la scadenza spetta il 20% fino al 10° giorno e il 40% per i giorni successivi. Trasformazione a tempo indeterminato se si superano 30 giorni per contratti sotto i 6 mesi o 50 giorni negli altri casi. |
| Diritto di precedenza | Dopo oltre 6 mesi di lavoro, precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni già svolte nei 12 mesi successivi; maternità computata e utile anche per assunzioni a termine. Per stagionali vale per nuove assunzioni nelle stesse attività. Esercizio scritto entro 6 mesi, 3 per stagionali; estinzione dopo un anno. |
| Limite quantitativo | Contratti a termine, somministrazione a termine e apprendistato non possono superare complessivamente il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti in forza al 1° gennaio, salvo esclusioni di legge e contratto. |
Part-time
| Voce | Contenuto |
|---|---|
| Lavoro supplementare | Ammesso solo nel part-time orizzontale, entro il limite massimo del 15% dell’orario part-time settimanale individuale. È retribuito con maggiorazione del 15% e incide anche su tredicesima e TFR. |
| Consolidamento | Su richiesta del lavoratore, l’Istituto deve riconoscere per iscritto nell’orario ordinario almeno il 70% della media delle ore supplementari svolte nei 12 mesi precedenti in modo continuativo e non occasionale, fino al raggiungimento dell’orario pieno. Sono escluse le ore svolte per sostituire personale con diritto alla conservazione del posto. |
| Clausole elastiche | Previste all’assunzione o con successivo accordo scritto. Richiedono un preavviso di 2 giorni lavorativi; l’aumento delle ore non può superare il 25% della normale prestazione annua part-time. Per le ore interessate dalla variazione spetta una maggiorazione del 20%. |
Welfare contrattuale
| Voce | Contenuto |
|---|---|
| Previdenza complementare — Previfonder | Contribuzione a carico impresa: 1,5% della retribuzione tabellare lorda, rapportata alla percentuale di part-time, totalmente a carico del datore di lavoro, per 13 mensilità; dovuto dal 1° febbraio 2025. Non è dovuto ai lavoratori che non aderiscono a PREVIFONDER e comunicano per iscritto la rinuncia al Fondo di previdenza complementare contrattuale. |
| Assistenza Sanitaria Integrativa (ASI) — a carico lavoratore | 2,00 € mensili |
| Assistenza Sanitaria Integrativa (ASI) — a carico impresa | 5,00 € mensili |