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Vigenza e parti firmatarie

VoceContenuto
ContrattoCCNL per Istituti socio-sanitari, assistenziali, educativi (Agidae)
Decorrenza1° gennaio 2023
Scadenza31 dicembre 2025
Firmatari datorialiAgidae
Firmatari sindacaliFP-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Codice CNELT111

Istituti economici

Mensilità aggiuntive, di cassa e trasferta

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TredicesimaUna mensilità da corrispondere entro il 20 dicembre
Di cassa25,00 € lorde mensili
Trasferta
  • Rimborso a piè di lista delle spese sostenute per trasporto, vitto e alloggio; rimborso chilometrico secondo tabelle ACI.
  • Indennità forfettaria lorda giornaliera di 35,00 € se il lavoratore è occupato fuori dalla provincia della sede abituale e per un tempo superiore al normale orario individuale.

Indennità

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Figure educative45,00 € a notte, per assistenza notturna non più di 3 notti a settimana
ReperibilitàIndennità oraria di 1,50 € per reperibilità non superiore a 12 ore consecutive nell’arco delle 24 ore. Non può essere richiesta più di 8 volte al mese; in caso di servizio prestato va garantita una pausa di 11 ore prima della ripresa del servizio.
Disponibilità15,00 € al dipendente che accetta di rientrare in servizio, fuori dall’orario di lavoro, per sostituire lavoratori assenti; spettano inoltre permessi retribuiti pari al numero delle ore lavorate e compensate.

Maggiorazioni

TipologiaMaggiorazione
Lavoro supplementare part-time15%
Clausole elastiche part-time20%
Lavoro notturno ordinario, dalle 22.00 alle 6.0020%
Lavoro festivo ordinario20%
Ore notturne lavorate in giornata festiva40%
Straordinario diurno35%
Straordinario notturno40%
Straordinario festivo diurno50%
Straordinario festivo notturno60%

Straordinario: di norma massimo 120 ore annue per dipendente.

Premio annuale di merito

Il premio annuale di merito è riconosciuto in base ai criteri di valutazione previsti dal CCNL, con importi da 150,00 € a 220,00 €. Ai fini del punteggio, sono computate come presenza anche l’attività sindacale e il periodo obbligatorio di congedo di maternità. Dopo tre anni consecutivi di conseguimento del premio, viene consolidato il 100% della media triennale, erogato in 13 quote mensili come Progressione Orizzontale di Carriera.

Istituti normativi

Orario di lavoro

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Coefficiente orario165
Coefficiente giornaliero26
Orario normale di lavoro settimanale38 ore settimanali

Ferie e permessi

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Ferie33 giorni, calcolati su settimana lavorativa di 6 giorni
Rappresentante sindacale20 ore quadrimestrali di permesso retribuito, cumulabili
Elezioni/Referendum3 giorni
Assemblee10 ore annue
Seri motivi familiari5 giorni
Studenti150 ore annue
Cariche sindacali10 giorni annui di permessi retribuiti, cumulabili, per i dirigenti delle OO.SS. firmatarie
Corsi qualificazione, riqualificazione, aggiornamentoFino a 80 ore annue di permessi retribuiti, nel limite del 15% dell’organico. Per la formazione ECM, il 50% delle ore necessarie al conseguimento dei crediti formativi annui è a carico del datore di lavoro.
RLS10 ore negli istituti fino a 15 dipendenti; 18 ore negli istituti fino a 60 dipendenti; 24 ore negli istituti con oltre 60 dipendenti
Permessi non retribuitiMotivi eccezionali: 10 giorni annuali massimo
Riduzione orarioROL: 24 ore annue per il personale in servizio al 22/11/2010; 10 ore annue, al compimento del primo anno di servizio, per i lavoratori assunti successivamente. Ore riproporzionate in base all’orario individuale e monetizzate entro il 30 giugno dell’anno successivo se non godute.

Festività e festività soppresse

  • Festività previste dalla legge e il Santo Patrono.
  • Nel caso una delle festività di legge cada nel giorno di riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione verrà corrisposto un ulteriore importo pari a 1/26 della retribuzione stessa.

Assenza per malattia e infortunio

IstitutoDisciplina
Malattia — conservazione del posto
  • Per assenza continuativa fino a un massimo di 180 giorni, anche a cavallo di due anni solari.
  • Per assenze, anche non continuative, fino a un massimo di 365 giorni nel periodo di tre anni.
Malattia — integrazioneFino al 180° giorno: 100%
InfortunioIn caso di infortunio sul lavoro, conservazione del posto e dell’anzianità fino alla guarigione clinica documentata dalla certificazione dell’Istituto assicuratore. La conservazione per il periodo di percezione dell’indennità per inabilità temporanea riguarda invece la malattia professionale.
Infortunio — integrazioneDal 1° al 180° giorno: 100%

Congedi e aspettative

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Maternità5 mesi di congedo obbligatorio con indennità pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera
Paternità10 giorni obbligatori entro 5 mesi dalla nascita, anche non continuativi, con indennità pari al 100% della retribuzione. È previsto un ulteriore giorno facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione.
Parentale10 mesi, estendibili a 11, nei primi 12 anni di vita del figlio (art. 32, D.Lgs. 151/2001)
Matrimoniale15 giorni consecutivi di calendario con decorrenza della retribuzione
Violenza di genereCongedo per un periodo massimo di 6 mesi per motivi connessi al percorso di protezione, con ulteriore periodo di 2 mesi di congedo non retribuito. Il periodo ordinario è indennizzato secondo le modalità previste per i trattamenti economici di maternità ed è computato ai fini di anzianità, ferie, tredicesima e TFR.
Gravi motivi relativi alla situazione personale o famigliareFino a 2 anni
CureMassimo 30 giorni, fruibile anche in maniera frazionata, ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%
Autisti9 mesi senza percepire retribuzione alcuna
Gravi necessità personaliAnzianità di servizio non inferiore ad un anno; massimo di 6 mesi nell’arco della vigenza contrattuale e nella misura massima del 3% del totale degli addetti a tempo pieno dell’istituto
Malattia6 mesi massimo al termine del periodo di conservazione del posto

Periodo di prova

CategoriaDurata massima
A1 mese
B2 mesi
C/D3 mesi
E/F4 mesi
Tempo determinato1 mese

Preavviso per licenziamento o dimissioni

CategoriaDurata
A30 giorni
B30 giorni
C/D60 giorni
E/F90 giorni

Contratto a termine

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DurataAcausale fino a 12 mesi; oltre 12 e fino a 24 mesi servono causali. Il limite complessivo può arrivare a 36 mesi ex art. 19, c. 2, D.Lgs. 81/2015, computando anche missioni in somministrazione a termine per mansioni equivalenti tra gli stessi soggetti.
Causali oltre 12 mesiAmmesse per esigenze temporanee/oggettive estranee all’ordinario, sostituzioni, incrementi temporanei non programmabili, copertura ferie, sostituzione di assenti con conservazione del posto, nuovi servizi/attività e temporanea inidoneità accertata.
Forma scrittaNecessaria salvo rapporti fino a 12 giorni; copia entro 5 giorni lavorativi. L’atto deve indicare le esigenze nei rinnovi e, nelle proroghe, le causali se si superano complessivamente i 12 mesi.
DivietiVietato per sostituire scioperanti, in assenza di valutazione rischi, in unità con licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti per stesse mansioni salvo eccezioni, o con CIG/sospensione per lavoratori adibiti alle stesse mansioni.
Proroghe e rinnoviProroga libera entro 12 mesi; oltre, solo con condizioni di legge/CCNL. Riassunzione entro 7 giorni da contratti fino a 6 mesi o entro 10 giorni da contratti superiori comporta trasformazione, salvo stagionali e ipotesi collettive.
Stabilizzazione oltre 24 mesiSuperare i 24 mesi è possibile solo se il datore ha stabilizzato almeno il 25% dei contratti a termine scaduti nell’anno precedente; esclusi dimissioni, giusta causa, rifiuto della stabilizzazione e stagionali. Vincolo non applicabile se è scaduto un solo contratto.
Prosecuzione di fattoOltre la scadenza spetta il 20% fino al 10° giorno e il 40% per i giorni successivi. Trasformazione a tempo indeterminato se si superano 30 giorni per contratti sotto i 6 mesi o 50 giorni negli altri casi.
Diritto di precedenzaDopo oltre 6 mesi di lavoro, precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni già svolte nei 12 mesi successivi; maternità computata e utile anche per assunzioni a termine. Per stagionali vale per nuove assunzioni nelle stesse attività. Esercizio scritto entro 6 mesi, 3 per stagionali; estinzione dopo un anno.
Limite quantitativoContratti a termine, somministrazione a termine e apprendistato non possono superare complessivamente il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti in forza al 1° gennaio, salvo esclusioni di legge e contratto.

Part-time

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Lavoro supplementareAmmesso solo nel part-time orizzontale, entro il limite massimo del 15% dell’orario part-time settimanale individuale. È retribuito con maggiorazione del 15% e incide anche su tredicesima e TFR.
ConsolidamentoSu richiesta del lavoratore, l’Istituto deve riconoscere per iscritto nell’orario ordinario almeno il 70% della media delle ore supplementari svolte nei 12 mesi precedenti in modo continuativo e non occasionale, fino al raggiungimento dell’orario pieno. Sono escluse le ore svolte per sostituire personale con diritto alla conservazione del posto.
Clausole elastichePreviste all’assunzione o con successivo accordo scritto. Richiedono un preavviso di 2 giorni lavorativi; l’aumento delle ore non può superare il 25% della normale prestazione annua part-time. Per le ore interessate dalla variazione spetta una maggiorazione del 20%.

Welfare contrattuale

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Previdenza complementare — PrevifonderContribuzione a carico impresa: 1,5% della retribuzione tabellare lorda, rapportata alla percentuale di part-time, totalmente a carico del datore di lavoro, per 13 mensilità; dovuto dal 1° febbraio 2025. Non è dovuto ai lavoratori che non aderiscono a PREVIFONDER e comunicano per iscritto la rinuncia al Fondo di previdenza complementare contrattuale.
Assistenza Sanitaria Integrativa (ASI) — a carico lavoratore2,00 € mensili
Assistenza Sanitaria Integrativa (ASI) — a carico impresa5,00 € mensili