CCNL Turismo Confesercenti
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore turismo aderenti a Confesercenti (alberghi, pubblici esercizi, agenzie di viaggio, campeggi, stabilimenti balneari, ristorazione collettiva).
Vigenza e parti firmatarie
| Decorrenza | Scadenza |
|---|---|
| 1° luglio 2024 | 31 dicembre 2027 |
Parte datoriale: Fiepet, Fiba, Asshotel, Assocamping, Assoviaggi, Assoturismo, Confesercenti
Parte sindacale: Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Istituti economici
Mensilità aggiuntive
- Tredicesima: una mensilità da corrispondere in occasione del Natale.
- Quattordicesima: una mensilità da corrispondere con la retribuzione del mese di luglio.
Scatti di anzianità
6 scatti quadriennali.
| Livello | Importo |
|---|---|
| QA | 40,80 € |
| QB | 39,25 € |
| 1 | 37,70 € |
| 2 | 36,15 € |
| 3 | 34,86 € |
| 4 | 33,05 € |
| 5 | 32,54 € |
| 6S | 31,25 € |
| 6 | 30,99 € |
| 7 | 30,47 € |
Indennità Quadro
| Livello | Indennità |
|---|---|
| Quadro A | 75,00 € |
| Quadro B | 70,00 € |
Indennità
Trasferta (Imprese di Viaggio e Turismo)
- Rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio e altre spese sostenute per la missione (telefoniche, postali ecc.).
- Indennità di trasferta nazionale: 15% di 1/26° della retribuzione mensile per ogni giornata intera di assenza.
- Assenze inferiori a 24 ore ma superiori a 6 ore: 10% di 1/26° della retribuzione mensile.
- Personale con mansioni che comportano viaggi abituali: indennità sempre pari al 10%.
- Trasferta internazionale: 20%.
Di cassa
5% della paga base tabellare (prevista solo per il settore Imprese di Viaggio e Turismo).
Trasferimento
Il lavoratore può essere trasferito da un'unità aziendale ad un'altra per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. In caso di successivo licenziamento, rimborso delle spese per il ritorno suo e della famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro avvenga entro 6 mesi dal licenziamento (salvo casi di forza maggiore).
Trasferimento di residenza
- Capofamiglia: rimborso spese di viaggio (per sé e per ogni familiare a carico), del mobilio, del bagaglio e dell'eventuale perdita di pigione (massimo 6 mesi).
- Indennità pari a una mensilità della normale retribuzione (ridotta al 50% per il lavoratore non capofamiglia o senza congiunti a carico).
Vitto e alloggio
- Aziende alberghiere: l'azienda fornisce vitto e alloggio; il lavoratore che ne usufruisce corrisponde il relativo prezzo all'azienda.
- Pubblici esercizi: l'azienda fornisce fino a 2 pasti giornalieri (cd. "cestino"). Costo: 1,65 €.
Maggiorazioni
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro festivo | 20% |
| Lavoro notturno | 25% |
| Straordinario diurno | 30% |
| Straordinario festivo (imprese viaggi e turismo) | 40% |
| Straordinario notturno | 60% |
| Straordinario notturno (imprese viaggi e turismo) | 50% |
| Lavoro supplementare part-time (fino all'orario del full-time) | 30% |
Straordinario: massimo 260 ore annue.
Premio di risultato
Nel caso in cui non sia definito un accordo sul premio di risultato, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa entro il 31/10/2026, l'azienda eroga con la retribuzione del mese di novembre 2027 i seguenti importi:
| Livello | Importo premio |
|---|---|
| A e B | 186,00 € |
| 1, 2 e 3 | 158,00 € |
| 4 e 5 | 140,00 € |
| 6S, 6 e 7 | 112,00 € |
Istituti normativi
Orario di lavoro
- Coefficienti orari: 192 (45 h/sett.), 190 (44 h/sett.), 172 (40 h/sett.).
- Coefficiente giornaliero: 26.
- Generalità: 40 ore distribuite su 5 giorni e mezzo.
- Imprese Viaggi e Turismo: 40 ore distribuite su 5 giorni.
- Stabilimenti balneari: 40 ore su 6 giorni (impiegati); 44 ore su 6 giorni (non impiegati).
- Lavoro discontinuo (custodi, guardiani, uscieri, telefonisti, portieri, autisti...): 45 ore settimanali.
Flessibilità oraria (orario plurisettimanale)
- Possibilità di superare l'orario contrattuale fino a 48 ore settimanali per massimo 20 settimane.
- Per altrettante settimane spetta una pari riduzione dell'orario di lavoro.
- Normale retribuzione sia nei periodi di superamento sia in quelli di riduzione.
Ferie e permessi
Ferie: 26 giorni.
Permessi retribuiti
- Componenti di Consigli o Comitati: 24 ore/anno (aziende 6-15 dip.), 70 ore (oltre 15 dip.); Imprese Viaggi e Turismo: max 70 ore annue.
- Rappresentanti sindacali: 8 ore mensili nelle imprese fino a 3.000 dipendenti; 1 ora/anno per dipendente nelle imprese fino a 200 dipendenti.
- Assemblee: 10 ore annue.
- Lutto familiare o grave calamità: 5 giorni di calendario, prolungabili fino a ulteriori 3 giorni in relazione alla distanza.
- Diritto allo studio: 150 ore pro capite in un triennio.
Permessi non retribuiti
- Dirigenti OO.SS.: 8 giorni annui per trattative/congressi/convegni di natura sindacale.
- Elezioni: astensione dal lavoro per tutta la durata delle operazioni.
Riduzione orario
- Alberghi, Pubblici Esercizi, Campeggi, Alberghi Diurni, Agenzie di Viaggio: 104 ore annue.
- Stabilimenti Balneari: 108 ore annue.
Festività e festività soppresse
- Festività riconosciute per legge e il Santo Patrono.
- 4 novembre: al lavoratore che presta servizio spetta, oltre al trattamento mensile, la retribuzione per le ore effettivamente prestate senza maggiorazione, o in alternativa il riposo compensativo.
- Ex festività: 32 ore.
Assenza per malattia e infortunio
Comporto: 180 giorni nell'anno solare.
Malattia — Aziende alberghiere, campeggi e villaggi turistici
| Periodo | Integrazione a carico azienda |
|---|---|
| 1°-3° giorno | 2° e 3° giorno a carico del datore* |
| 4°-20° giorno | fino al 75% |
| Dal 21° in poi | fino al 100% |
*In caso di malattia eccedente 3 giorni, i primi 3 giorni sono a carico del datore di lavoro.
Malattia — Pubblici esercizi
Normale retribuzione per i primi 3 giorni (carenza) qualora la durata della malattia superi i 5 giorni.
Malattia — Stabilimenti balneari, alberghi diurni
Integrazione a carico azienda: 28% della retribuzione. Normale retribuzione per i primi 3 giorni a carico del datore di lavoro.
Malattia — Imprese di viaggio e turismo
| Periodo | Integrazione a carico azienda |
|---|---|
| Primi 3 giorni | fino al 100% |
| 4°-20° giorno | fino al 75% |
| Dal 21° in poi | fino al 100% |
Infortunio
- Giorno dell'infortunio e 3 giorni successivi: 60% della retribuzione.
- Pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni: integrazione INAIL fino al 100% sin dal giorno dell'infortunio.
Congedi e aspettative
Congedi
- Maternità: 5 mesi con integrazione dell'indennità INPS fino al 100% della retribuzione giornaliera netta.
- Paternità e parentale: seguono la disciplina di legge.
- Matrimoniale: 15 giorni di calendario con decorrenza dal 3° giorno antecedente il matrimonio; richiesta da presentare con almeno 10 giorni di anticipo.
- Parentale: proroga del congedo per ulteriori 5 giorni senza retribuzione.
- Violenza di genere: 90 giorni in 3 anni indennizzati INPS al 100% + ulteriori 3 mesi di congedo retribuito al 100% a carico azienda.
Aspettative
- Malattia o infortunio: ulteriori 120 giorni esaurito il comporto; per gravi patologie oncologiche è prorogata anche oltre i 120 giorni.
- Tubercolosi: 4 mesi ulteriori esaurito il comporto (6 mesi per le imprese con oltre 20 dipendenti).
- Cariche pubbliche elettive / cariche sindacali: aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.
Periodo di prova
| Livello | Durata massima (giorni effettivi) |
|---|---|
| A e B | 180 giorni |
| 1 | 150 giorni |
| 2 | 75 giorni |
| 3 | 45 giorni |
| 4 e 5 | 30 giorni |
| 6S | 20 giorni |
| 6 e 7 | 15 giorni |
Preavviso per licenziamento o dimissioni
| Livello | Fino a 5 anni | Tra 5 e 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| QA e QB | 4 mesi | 5 mesi | 6 mesi |
| 1 | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi |
| 2 e 3 | 1 mese | 45 giorni | 2 mesi |
| 4 e 5 | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
| 6S, 6 e 7 | 15 giorni | 20 giorni | 20 giorni |
Lavoro stagionale
- Preavviso: 15 giorni.
- Prova: 10 giorni.
- Pubblici Esercizi — retribuzione: maggiorazione del 20% per ingaggio fino a 1 mese, 15% fino a 2 mesi, 8% oltre 2 mesi e fino alla fine della stagione.
Part-time
Prestazione
- 15 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale.
- 64 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile.
- 600 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
Part-time weekend
Possibilità di stipulare part time di almeno 8 ore settimanali per il fine settimana, nei casi di studenti e percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito. La prestazione giornaliera di durata inferiore a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
Clausole elastiche
- Possibilità di concordare clausole flessibili (variazione della collocazione temporale della prestazione).
- Per le sole ore in cui la variazione è effettuata: maggiorazione minima del 1,5% sulla quota di retribuzione.
- Nei part-time verticali o misti, clausole elastiche per variare in aumento la prestazione fino al 30% su base annua; maggiorazione minima del 31,5% (30% + 1,5%).
Lavoro supplementare
Limite massimo stabilito dalla contrattazione integrativa. In assenza di contrattazione integrativa il limite massimo è di 180 ore annue.
Welfare contrattuale
Ente bilaterale — EBN
- A carico lavoratore: 0,20% della paga base per 14 mensilità.
- A carico impresa: 0,20% della paga base per 14 mensilità.
- In caso di omessa contribuzione, l'azienda deve corrispondere al lavoratore — per 14 mensilità — un EDR non assorbibile pari allo 0,60% della paga base conglobata. Il versamento dell'EDR non esonera l'azienda dalla responsabilità per la perdita delle prestazioni erogate dall'ente bilaterale.
Previdenza integrativa — Fondo FONTE
- A carico lavoratore: 0,55% della retribuzione utile per il TFR + una tantum di 3,62 € all'iscrizione.
- A carico impresa: 0,55% della retribuzione utile per il TFR + una tantum di 11,88 € all'iscrizione.
Assistenza sanitaria integrativa — Fondo ASTER
Tutti i lavoratori a tempo indeterminato, ad esclusione dei Quadri.
- A carico impresa: 12,00 € mensili (15,00 € dal 1° gennaio 2027) + 15,00 € una tantum all'iscrizione.
Assistenza sanitaria integrativa — Qu.A.S. (Quadri)
- A carico Quadro: 50,00 € annui.
- A carico azienda: 340,00 € annui (360,00 € dal 1° gennaio 2025; 380,00 € dal 1° gennaio 2026).
Formazione — Fonter / Quadrifor
- Fonter: generalità dei lavoratori.
- Istituto Quadrifor (Quadri): a carico Quadro 25,00 € annui; a carico azienda 50,00 € annui.